Benvenuto in STUDIO LEGALE FAGIANI EMILIANO

Sono un avvocato Civilista specializzato in Scienza dell'Amministrazione e Diritto Amministrativo.  
Con particolare riferimento alle PROCEDURE ESECUTIVE SULLA CASA FAMILIARE mi preme ribadire come a fronte degli eccessivi ribassi del prezzo d’asta dell’immobile pignorato sia possibile addivenire all’estinzione anticipata della procedura esecutiva, con conseguente restituzione dell’immobile al debitore esecutato. Infatti, a seguito della riforma intervenuta con il Decreto Legge n. 132 del 12/09/2014, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 162 del 10/11/2014, è stato introdotto nelle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile l’art. 164-bis, il quale dispone che quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo”. 
La predetta norma introduce per la prima volta nel nostro ordinamento l’ipotesi di estinzione della procedura esecutiva immobiliare per infruttuosità della vendita. Sono presenti degli “indici” (costi necessari per la prosecuzione della procedura, probabilità di liquidazione del bene, presumibile valore di realizzo) la cui sussistenza rende “irragionevole”, e dunque non meritevole di tutela, il soddisfacimento della pretesa creditoria dei creditori pignoratizi. 
Ma quali quali sono gli effetti che si producono con la chiusura anticipata della procedura esecutiva per infruttuosità della vendita ex art. 164-bis Disp. Att. C.p.c. Ebbene, in questo caso il Giudice dovrà disporre l’estinzione della procedura esecutiva, e dovrà ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento dai registri immobiliari ai sensi dell’art. 632 C.p.c. e 172 Disp. Att. C.p.c., con conseguente riconsegna al debitore del bene immobile libero da pesi e vincoli. 
Ma che succede se, a seguito dell’estinzione della procedura esecutiva, il creditore insoddisfatto rinnovi il pignoramento immobiliare sullo stesso bene immobile che è stato oggetto di precedente procedura esecutiva che non sia andata a buon fine? In tale ipotesi, sembrerebbe che il debitore possa proporre opposizione all’esecuzione sollevando l’eccezione dell’improcedibilità del pignoramento per abuso del diritto, in quanto con la rinnovazione della procedura esecutiva si verrebbe ad imporre sopra al debitore esecutato un pregiudizio eccessivo rispetto la posizione di svantaggio in cui egli già versa nei confronti del titolare del diritto di credito (appunto, il creditore).
Inoltre, particolare attenzione viene rivolta alla Legge Salva-Suicidi, una normativa approvata nel 2012 dal Governo Italiano grazie alla quale un libero professionista o un semplice privato può “fallire” come una società e ripianare i propri debiti una volta per tutte, con quanto riesce a mettere a disposizione dei propri creditori, senza entrare (o uscendo definitivamente) dalla lista dei cosiddetti “cattivi pagatori”, i soggetti che nel gergo bancario non possono ricevere credito e che, se indebitati, vengono rincorsi per tutta la vita dagli istituti.
Parlo di chi non riesce più a pagare il mutuo, le tasse o di chi semplicemente perde il lavoro e si ritrova con rate di mobili o di macchinari da versare senza poter più contare sullo stipendio. 
Persone, secondo un gergo che richiama i suicidi per motivi economici, a rischio proprio perché strette tra la certezza di non poter saldare i debiti e la tentazione di rivolgersi agli usurai pur di ottenere liquidità: un circolo vizioso che tra il 2008 e il 2016, in piena crisi, ha alimentato il fenomeno dei suicidi economici, morti – è corretto dirlo – che non è sempre stato possibile collegare al sovra-indebitamento ma maturate all’interno di un clima di incertezza materiale.
Le disposizioni approvate con la legge n. 3/2012 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra-indebitamento) sono, quindi, la risposta tecnica a questo problema perché permettono di considerare estinti i debiti anche quando chi è in difficoltà non riesca a restituire l’intera cifra ma, perlomeno, ciò che il giudice e l'apposito organismo (detto organismo di composizione della crisi da sovra-indebitamento) ritengono congruo rispetto ai creditori e rispetto, soprattutto, al reddito della persona coinvolta. 
Queste norme permettono anche alle persone fisiche o alle ditte individuali e i liberi professionisti di fallire in modo controllato – fino al 2012 infatti in Italia potevano fallire solo le società – pagando i creditori ma lasciando intatte le risorse per la propria sopravvivenza e il proprio lavoro e soprattutto permettendo a una persona di ridiventare “buon pagatore” agli occhi del sistema bancario.
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