Cartella di pagamento sospesa se il contribuente ha reddito basso -
La sentenza
LA MASSIMA
Deve ritenersi che, dopo che il contribuente abbia proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del collegio regionale, se egli chieda la sospensione dell’esecuzione dell’atto di accertamento all’origine della vertenza, come consentito dal comma 1 dell’art. 62 bis del decreto legislativo 546/92, introdotto dall’articolo 9 del decreto legislativo 156/15, e prospetti di poter subire un danno grave e irreparabile, in particolare avendo ricevuto cartella di pagamento di notevole importo dovuto a seguito della sentenza di primo grado, la commissione tributaria debba disporre la sospensione dell’esecuzione dell’atto di accertamento dovendo tenersi in considerazione il solo richiesto presupposto della gravità e irreparabilità del danno che potrebbe derivare dall’esecuzione.
[1] D.lgs. n. 156/15 art. 9, che ha introdotto l’art. 62bis nel d.lgs. n. 546/92 “La parte che ha proposto ricorso per cassazione puo’ chiedere alla commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l’esecutivita’ allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. Il contribuente puo’ comunque chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se da questa puo’ derivargli un danno grave e irreparabile.
Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.
In caso di eccezionale urgenza il presidente puo’ disporre con decreto motivato la sospensione dell’esecutivita’ della sentenza fino alla pronuncia del collegio.
Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
La sospensione puo’ essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’articolo 69, comma 2. Si applica la disposizione dell’articolo 47, comma 8-bis.
La commissione non puo’ pronunciarsi sulle richieste di cui al comma 1 se la parte istante non dimostra di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza.»;
[2] CTR Puglia, sent. del 25.09.2015.
[3] Ag. Entrate circolare n. 38/2015.