Cartella Equitalia: basta il nome del responsabile del procedimento
03.03.2016 20:12
[1] Cass. ord. n. 3533/2016
[2] Legge n. 31/2008, art. 36 comma 4-ter.
[3] Cass. ord. n. 27098/2013.
Non importa se il responsabile del procedimento indicato nella cartella esattoriale non è effettivamente quello preposto all’ufficio che ha curato la riscossione: la cartella è nulla solo se manca completamente il nominativo.
Ai fini della validità della cartella esattoriale è sufficiente il nominativo della persona responsabile del procedimento, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di dirigente apicale preposto all’ufficio della specifica procedura di riscossione. È quanto affermato da una recente ordinanza della Cassazione [1].
La legge [2] prevede che la cartella di pagamento debba contenere, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.
Tali elementi fanno parte del contenuto essenziale della cartella e la loro mancanza comporta la nullità della stessa. Nullità che deve essere eccepita dal contribuente, mediante apposito ricorso al giudice, entro sessanta giorni dalla notifica della cartella.
Detta disposizione vale per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008. Per i ruoli antecedenti, la cartella è valida anche in assenza di indicazione del nome del responsabile del procedimento [3].
L’obbligo in questione viene considerato adempiuto già con la sola indicazione del nominativo della persona responsabile del procedimento, a prescindere quindi dalla funzione (apicale o meno) della stessa effettivamente esercitata.
Tale indicazione appare peraltro sufficiente ad assicurare gli interessi sottesi all’obbligo di indicazione, e cioè la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa.
È dunque sufficiente il nome del responsabile del procedimento ai fini delle garanzie di trasparenza dell’attività di riscossione e di difesa del cittadino che voglia eventualmente sollevare contestazioni. Non conta il fatto che il soggetto indicato non sia colui che ha effettivamente svolto le mansioni di iscrizione a ruolo e notifica.
Al contribuente non conviene allora impugnare la cartella esattoriale per il solo motivo dell’effettività del responsabile della riscossione dei singoli tributi; tale circostanza, in quanto non invalidante la cartella, rischia di comportare unicamente una condanna alle spese processuali.
[1] Cass. ord. n. 3533/2016
[2] Legge n. 31/2008, art. 36 comma 4-ter.
[3] Cass. ord. n. 27098/2013.
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