Cartella Equitalia contributi INPS: la decadenza non estingue il debito

15.03.2016 16:07

I contributi INPS iscritti a ruolo oltre il termine di decadenza possono essere richiesti in via ordinaria: la decadenza è solo processuale e non estingue il diritto dell'ente creditore ma solo la possibilità di riscossione mediante Equitalia.

I contributi e premi INPS possono essere iscritti a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento.

Se l'iscrizione a ruolo avviene oltre tale data, la cartella esattoriale notificata al contribuente è illegittima in quanto l'INPS è definitivamente decaduto dalla possibilità di riscuotere i propri crediti tramite Equitalia.

Resta ferma, tuttavia, la possibilità di riscuotere i crediti non ancora prescritti, tramite azione ordinaria con ricorso al giudice. In altri termini, la decadenza dall'iscrizione a ruolo rende impossibile la riscossione tramite Equitalia ma non annulla i debiti INPS i quali possono essere pretesi in via ordinaria dell'istituto previdenziale.

È quanto precisa una recente sentenza della Cassazione [1].

La legge [2] prevede espressamente che i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:

a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;

b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.

In altri termini, l'INPS, se vuole avvalersi della procedura di riscossione esattoriale, deve iscrivere a ruolo le somme dovute entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza del versamento.

Si tratta, tuttavia, di un termine di decadenza processuale e non sostanziale: ciò vuol dire che l'iscrizione a ruolo oltre il termine citato non estingue i crediti relativi ai contributi e premi INPS ma semplicemente rende impossibile la riscossione mediante Equitalia.

I crediti restano salvi e, fino a quando non si estinguono (per avvenuto pagamento, sgravio o prescrizione quinquennale), possono essere pretesi dall'INPS in via ordinaria, avvalendosi delle procedure giudiziarie come un comune creditore.

In poche parole il termine fissato dalla legge per l'iscrizione a ruolo dei contributi e premi non inficia il diritto dell'ente previdenziale di pretenderne il pagamento e quindi di chiamare in causa il contribuente per far accertare l'importo dei crediti da parte e condannarlo al versamento.

La natura processuale e non sostanziale della decadenza prevista dalla legge si desume, secondo i giudici, dai seguenti fattori:

a) dal tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;

b) dall'impossibilità di estendere in via analogica una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale;

c) dalla necessità di interpretare la norma in conformità al diritto di difesa costituzionalmente garantito e, quindi, dall'impossibilità di negare all'INPS di agire in giudizio nelle forme ordinarie;

d) dalla finalità propria del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti e non a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;

e) dal rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale in capo all'INPS e titolarità della relativa azione esecutiva in capo a Equitalia mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale.

In conclusione, dunque, la cartella per crediti INPS iscritti a ruolo oltre il termine di due anni è illegittima ma non per questo sono illegittimi anche i crediti sottesi, per i quali l'INPS conserva la possibilità di agire in via ordinaria.

Ciò comporta la necessità di prestare molta attenzione in sede di impugnazione della cartella: se i crediti sono ancora dovuti nonostante l'illegittimità della cartella, infatti, il giudice potrebbe comunque condannare il ricorrente al pagamento, seppur in misura ridotta.


[1] Cass. sent. n. 3486 del 23.2.2016.

[2] Art. 25 D.Lgs. n. 46/1999.