Cartella Equitalia: nulla se non indica il tasso d’interesse
09.03.2016 13:57
La cartella esattoriale deve indicare, nel pagina di dettaglio delle somme dovute dal contribuente, la percentuale degli interessi per ogni singola annualità, per consentire il controllo sui calcoli.
La cartella di pagamento deve indicare non solo l’importo complessivo degli interessi dovuti dal contribuente, ma anche il tasso applicato da Equitalia per ogni singolo anno: diversamente è nulla. È quanto chiarito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con una recente sentenza [1].
L’obbligo di indicazione del tasso di interessi applicato è una condizione di trasparenza e garanzia nei confronti del debitore, necessaria al fine di consentire il controllo della validità della cartella esattoriale, del corretto conteggio degli importi dovuti. Non sarebbe, infatti, del tutto impossibile una situazione in cui, per errore umano o del computer, venga applicata una percentuale superiore rispetto a quella prevista per legge o, magari, che si sia in presenza di un fenomeno di anatocismo (il calcolo degli interessi non solo sul capitale, ma anche sugli interessi già maturati e non versati).
Secondo la sentenza in commento, la pretesa dell’agente di riscossione deve risultare chiara e comprensibile per i cittadini, destinatari degli atti; pertanto la cartella di Equitalia può essere impugnata e annullata se manca l’indicazione del tasso d’interesse per ogni singolo anno di ritardo. Non solo. La cartella – sempre a pena di nullità – deve anche indicare la percentuale relativa agli oneri di riscossione (quelli che prima di quest’anno si chiamavano “aggio”).
La cartella esattoriale non può limitarsi a indicare la somma complessiva da versare, distinguendola tra capitale, interessi e sanzioni. Violerebbe infatti l’obbligo di una compiuta motivazione una intimazione di pagamento senza un dettaglio specifico. È sulla scorsa di questo stesso principio che, sempre la CTP di Lecce [2], ha imposto di indicare, al posto dei soli codici tributo, anche le specifiche causali di pagamento (leggi: “Cartella di pagamento nulla se contiene solo i codici tributo”).
Stesso discorso vale per il compenso di riscossione, la cui determinazione deve essere suscettibile di controllo da parte del contribuente: sarebbe pertanto invalida la cartella di Equitalia priva di ogni riferimento normativo e dell’indicazione della percentuale. Per la commissione, bisogna tenere conto che “l’intelligibilità della pretesa di pagamento va valutata in relazione alla capacità di comprensione dell’uomo medio: la conoscenza dei tassi di interesse e della percentuale relativa al compenso di riscossione (ex aggio) costituisce patrimonio di un tecnico in materia tributaria e non certamente del cittadino-uomo medio”.
[1] CTP Lecce sent. n. n. 620/16.
[2] CTP Lecce sent. n. n. 611/16.
Studio Legale DI PASQUALE & PARTNERS avv. Fagiani Emiliano
Via CIOTTI, n. 17 TERAMO 64100 (TE)
Tel. e Fax 0861.245846 / 413867 - Cell. 320.0574859
© 2017 Tutti i diritti riservati Studio Legale Fagiani Emiliano.