Cartella Equitalia: ricorrere se i termini sono già scaduti -

09.03.2016 14:01

Trascorsi i 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale si può contestare l’inesistenza della notifica dell’atto prodromico, ossia dell’accertamento.

 

Che fare se l’accertamento fiscale è stato ormai notificato da molto tempo e non c’è più modo di ricorrere contro lo stesso e, nel frattempo, è arrivata Equitalia con una cartella esattoriale? La legge preclude al contribuente la possibilità di impugnare l’accertamento per decorrenza dei termini che, categoricamente, sono di 60 giorni dall’avvenuta notifica dello stesso. Al debitore non rimarrebbe che contestare la cartella di pagamento per “vizi propri” come, ad esempio, il difetto di notifica, l’avvenuto pagamento, la consegna a soggetto non legittimato, il mancato rispetto del contenuto minimo (responsabile del procedimento, indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, ecc.): contestazioni, anche queste, da sollevare entro i 60 giorni successivi alla notifica stessa della cartella.

 

Chi riceve la cartella, però, ha un’ultima possibilità di opporsi ancora all’atto di accertamento fiscale, sostenendo di non averlo mai ricevuto (è il cosiddetto “difetto di notifica dell’atto prodromico”). In pratica, con un ricorso notificato tanto a Equitalia quanto all’Agenzia delle Entrate, il cittadino onera quest’ultima della prova contraria, obbligandola a dare prova della corretta notifica dell’atto a monte. Prova che, stando all’attuale contenzioso, non sempre viene fornita.

Allo stesso modo, chi riceve un sollecito di pagamento, un preavviso di fermo o di ipoteca o, addirittura, un pignoramento a seguito di cartelle esattoriali non impugnate, potrebbe sempre sollevare l’eccezione di mancata notifica della cartella esattoriale a monte. Spetterebbe poi all’amministrazione finanziaria (in questo caso, ad Equitalia) dimostrare il contrario. Anche in questo caso, la prova non sempre viene raggiunta, e questo perché:

 

– la legge impone che la prova contraria (che spetta all’Agenzia per quanto riguarda gli atti di sua competenza o ad Equitalia per quanto riguarda le cartelle) venga data con la produzione in giudizio degli originali dei documenti attestati la corretta notifica: relata di notifica o l’avviso di ricevimento della raccomandata a.r..

Nel caso di Equitalia, poi, non è sufficiente la produzione della fotocopia autenticata da un funzionario, non trattandosi di una pubblica amministrazione ed essendo, quindi, i suoi dipendenti sprovvisti della qualifica di pubblici ufficiali;

 

– non sempre l’Agenzia ed Equitalia riescono a fornire la prova contraria, per problemi legati a una non ordinata e puntuale conservazione dei documenti. Del resto, non sono poche le volte in cui la notifica è del tutto inesistente perché mai avvenuta. Prova ne è il fatto che, di recente, la stessa Cassazione è dovuta intervenire sul tema, consentendo al contribuente la possibilità di contestare gli estratti di ruolo consegnati allo sportello di Equitalia su richiesta del cittadino (per quanto non siano atti ufficiali del fisco): tutte le volte, infatti, in cui il contribuente si accorga, da tali stampe (a uso interno dell’ufficio), di essere stato destinatario di una cartella in realtà mai pervenutagli, può presentare ugualmente ricorso, anche a termini scaduti, innanzi al giudice.