Cartelle notificate con Pec nulle.
Un’altra sentenza dichiara nulla la notifica della cartella esattoriale se il file allegato è in formato pdf e non mp7.
Sono illegittime le cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione ai contribuenti con la posta elettronica certificata (Pec) se, in allegato, il file è in formato pdf e senza tra l’altro l’attestazione di conformità.
È questo il principio di diritto espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale della Spezia [1] con provvedimento a firma del presidente Giovanni Sgambati – che ha visto segnare il punto contro l’Agente della riscossione – da parte di una società spezzina assistita dall’Avv. Pier Manlio Giaquinto. Si infittisce così la schiera dei giudici secondo cui le cartelle notificate con Pec sono illegittime (di tanto abbiamo parlato solo due giorni fa nell’articolo Nulla la cartella di pagamento con posta certificata a cui si rinvia per ulteriori chiarimenti).
In sintesi i fatti: nell’anno 2015, una società riceve nella propria casella di posta elettronica una comunicazione dell’allora agente della riscossione (Equitalia, attualmente sostituito da Agenzia Entrate Riscossione) con allegata una “fotocopia” di una cartella esattoriale indirizzata proprio alla ditta. Qualcosa però non torna: come poteva notificarsi un atto non originale trattandosi solo di una fotocopia scansionata (pdf)? Da qui il ricorso al giudice per l’annullamento della cartella notificata con Pec.
Con articolata sentenza, la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto in toto le argomentazioni dell’Avv. Pier Manlio Giaquinto – ribadendo un principio di diritto che da tempo sta facendo breccia tra i Giudici di merito – secondo cui, quando la cartella allegata alla Pec e notificata sotto forma di documento informatico risulta essere un semplice file pdf, privo dell’estensione p7m, la notifica è nulla. Difatti il file p7m è l’unico formato che rende valido ed esistente l’atto notificato in quanto contiene la firma digitale che attesta l’autenticità della copia e la corrispondenza all’originale. La cartella così come creata è illegittima come è illegittimo l’intero processo notificatorio.
La Commissione è andata ben oltre – evidenziando una ulteriore criticità nella condotta dell’Agente della riscossione: l’atto notificato va attestato conforme all’originale (potere di certificazione di cui tra l’altro i funzionari della vecchia Equitalia erano sprovvisti).
Il contenuto della sentenza – un po’ tecnica per i non addetti ai lavori – mette in luce come non solo Equitalia stia chiedendo ai contribuenti somme ed importi in modo illegittimo – e per l’effetto non dovuti – ma è oggi chiamata a rendere conto e a risarcire i danni cagionati a Inps/Agenzia delle Entrate proprio per le miglia di notificazioni nulle e/o annullabili.
note
[1] CTP La Spezia sent. n. 415/17 del 3.07.2017.