Decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi

04.05.2016 15:43

La riforma contenuta nel dl 59/2016, il cosiddetto “Decreto Banche” rende provvisoriamente esecutivi i decreti ingiuntivi per la parte di credito non opposta.

 

Tra le novità apportate al codice di procedura civile dal cosiddetto “Decreto Banche” entrato oggi in vigore, una riguarda la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto [1]. Ma si tratta davvero di una novità?

 

Come noto, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo può essere concessa dal giudice già al momento dell’emissione del decreto oppure, in un momento successivo, qualora,  nonostante il debitore si sia opposto al decreto, l’opposizione non si fonda su prova scritta o di pronta soluzione.

 

Tale regola resta immutata anche a seguito della riforma appena approvata. Il cambiamento, seppur lieve, riguarda infatti la sola ipotesi dell’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto.

 

Fino a ieri, la norma attribuiva al giudice la facoltà di concedere l’esecuzione provvisoria: “Il giudice concede l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per vizi procedurali”.

 

La riforma appena entrata in vigore si limita a sostituire la parola “concede” con “deve concedere”. In sostanza, il cambiamento è lieve: si tratta, più che di una novità vera e propria, di un rafforzamento della regola della provvisoria esecuzione parziale limitatamente alle somme non contestate. Il giudice, di fronte ad un decreto ingiuntivo avente ad oggetto somme contestate e somme non contestate, non ha più la discrezionalità di scegliere se concedere o meno la provvisoria esecuzione parziale per le seconde ma un vero e proprio obbligo.

 

Resta ferma la regola secondo cui il giudice deve in ogni caso concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto se la parte che l’ha chiesta offre cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni [2].

 


[1] Art. 4, lett. m), Decreto Legge n. 59 del 3.5.16: “all’articolo 648,  primo  comma,  la  parola  «concede»   è sostituita dalle seguenti: «deve concedere».

[2] Art. 648 cod., 2, cod. proc. civ.