Diritto di abitazione del coniuge superstite anche con vendita all’asta
La sentenza
Cassazione civile, sez. II, 30/04/2012, n. 6625
(ud. 30/03/2012, dep.30/04/2012)
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 31-10-2001 F.M. e F.P. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma B.A. e C.D. (quest’ultima madre degli attori) chiedendo dichiararsi lo scioglimento della comunione esistente tra gli stessi relativa all’immobile sito in (OMISSIS) piano terzo, interno 4, con attribuzione congiunta per intero del bene agli esponenti e con versamento del conguaglio in favore degli altri condividenti.
Si costituiva in giudizio il B. non opponendosi alla divisione previo accertamento della indivisibilità dell’immobile e del suo valore di mercato.
Si costituiva in giudizio anche la C. che non si opponeva alla divisione e che chiedeva, previo accertamento del suo diritto di abitazione sul bene ex art. 540 c.c., l’attribuzione in proprio favore di esso con addebito del conguaglio.
Il Tribunale adito con sentenza del 18-1-2005, in accoglimento della domanda di scioglimento della suddetta comunione immobiliare proposta dagli attori, disponeva l’assegnazione dell’appartamento sopra menzionato, ritenuto non comodamente divisibile, alla C. con obbligo
[1] Cass. S.U. sent. n. 4847/2013, sent. n. 22456 /14.
[2] Cass. sent. n. 13407/2014.
[3] Cass. sent. n. 23406/2015: La permanenza, dopo il decesso del coniuge, nell’ abitazione familiare, integra l’ipotesi di esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili . Tale diritto è posto in capo al coniuge superstite dalla legge, ai sensi dell’art. 540 c.c. ed è, pertanto, escluso che lo stesso possa ritenersi possessore di bene ereditario per gli effetti previsti dall’art. 485 c.c..)
[4] Cass. S.U. sent., n. 4847/2013.
[5] Cass. sent. n. 6625/2012.
[6] Trib. Roma, sez. IV, 22/01/2015, n. 1413 “Il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. non è soggetto a trascrizione, trattandosi di un diritto che nasce per il solo fatto dell’esistenza di un coniuge superstite e di una dimora familiare, ed è escluso dalla elencazione tassativa contenuta nell’art. 2643 c.c.. tale diritto si configura come un legato “ex lege” che viene acquisito immediatamente dal coniuge superstite, secondo la regola dei legati di specie (art. 649 c.c.) al momento dell’apertura della successione”. Conforme: Cassazione civile sez. II 30 aprile 2012 n. 6625.