Equitalia: rateazione cartelle, fermi ipoteche e pignoramenti -
In pratica
In caso di dilazione decaduta, il debitore può essere riammesso al piano di rientro versando le rate scadute.
Si decade con il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive.
La rimessione in termini vale anche per le dilazioni decadute nei 24 mesi precedenti l’entrata in vigore della riforma. In questo caso, va presentata una istanza entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto; la nuova dilazione non può superare le 72 rate mensili; si decade con il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.
Dopo l’istanza non possono essere iscritti ipoteche e fermi amministrativi. Restano validi i vincoli già apposti; le procedure esecutive in corso si interrompono con il pagamento della prima rata, a meno che non si tratti di procedura vicina alla conclusione con esito positivo per Equitalia; non possono essere avviate nuove procedure esecutive; non possono essere rateizzate le somme che sono state oggetto di segnalazione da parte delle Pubbliche amministrazioni.