Estratto conto Equitalia: si impugna per cartelle mai arrivate
04.05.2016 15:33
L’estratto di ruolo non è un atto sempre impugnabile davanti al tribunale, ma solo per la parte delle cartelle di pagamento mai notificate al contribuente.
Se, dalla lettura dell’estratto di ruolo, ti accorgi che Equitalia sostiene di averti notificato, in passato, delle cartelle di pagamento e, invece, nessun postino ha mai tentato di consegnarti una raccomandata, puoi rivolgerti al giudice per far cancellare il debito a tuo nome. Questo è l’unico caso in cui è possibile impugnare l’estratto di ruolo di Equitalia. Il principio, chiarito l’anno scorso dalle Sezioni Unite della Cassazione, è stato di recente riaffermato dal Tribunale di Palermo pubblicazione [1].
Il problema nasce dal fatto che l’estratto di ruolo non è un atto propriamente fiscale, essendo solo un tabulato derivante da una stampa al computer e consegnato al contribuente, su sua richiesta, dall’impiegato di Equitalia. Mancando quindi di ogni ufficialità, esso non può neanche essere impugnato davanti al tribunale.
Ma come fare tutte le volte in cui, nell’estratto conto, risultano notificate delle cartelle che, invece, non lo sono mai state? Ecco allora che interviene l’eccezione: solo in tale caso il contribuente può presentare un ricorso al giudice ed, esibendo il tabulato consegnatogli da Equitalia, chiedere che venga “depennato” il debito di cui mai ha avuto contezza.
Nella sentenza in commento si afferma che l’estratto conto di Equitalia non è impugnabile in quanto si tratta di un semplice documento informatico proveniente dal concessionario per la riscossione, non idoneo quindi a contenere alcuna pretesa impositiva, sia indiretta che diretta. Tuttavia è possibile l’impugnazione della cartella di pagamento che il contribuente assume essere stata notificata in modo illegittimo e che ha conosciuto solo attraverso l’estratto di ruolo richiesto a Equitalia.
Di certo, il cittadino potrebbe avere interesse ad agire prima che Equitalia gli pignori il conto corrente, lo stipendio, la casa o la pensione, oppure gli iscriva il fermo auto o l’ipoteca. Dunque, se già si accorge dall’estratto che risultano debiti a suo nome non dovuti, perché non correttamente notificati, può anticipare il ricorso, senza dovere attendere – come invece la regola richiede in tutti gli altri casi – la notificazione di un atto successivo in cui viene avviata la riscossione esattoriale.
Facciamo inoltre l’esempio della prescrizione. In questo caso l’estratto di ruolo non è impugnabile e il contribuente, per potersi difendere e far cancellare il debito a proprio nome, deve attendere la successiva mossa di Equitalia consistente, di norma, in un pignoramento.
[1] Trib. Palermo sent. n. 1027/16.
Studio Legale DI PASQUALE & PARTNERS avv. Fagiani Emiliano
Via CIOTTI, n. 17 TERAMO 64100 (TE)
Tel. e Fax 0861.245846 / 413867 - Cell. 320.0574859
© 2017 Tutti i diritti riservati Studio Legale Fagiani Emiliano.