Fideiussione: che succede al garante se il debitore non paga.
La banca deve chiedere l’autorizzazione al fideiussore nel caso intenda concedere un ulteriore prestito al debitore, se sa che quest’ultimo è in difficoltà economiche; diversamente, il garante è liberato.
Non sempre il fideiussore è responsabile per i debiti contratti dal soggetto garantito; vi sono alcuni casi in cui egli è libera da ogni obbligazione. Tali casi, di norma, ricorrono quando la banca creditrice agisce non correttamente, senza rispettare gli obblighi di informazione. Una recente sentenza della Cassazione si occupa del tema [1]. Ma prima facciamo un passo indietro.
Cos’è la fideiussione?
La fideiussione è un contratto concluso tra due parti: il fideiussore, che si obbliga a garantire l’adempimento del debitore, e il creditore, che accetta la garanzia. Il debitore rimane, invece, estraneo al contratto.
Chi può essere fideiussore/garante?
Il fideiussore può essere:
– una persona fisica (spesso un parente);
– una società: se la società non è una banca, la possibilità di prestare fideiussioni deve essere prevista nell’oggetto sociale.
Vi possono anche essere più fideiussori.
Cosa comporta la fideiussione?
Firmando la fideiussione, il fideiussione offre il proprio patrimonio a garanzia del fatto che il debitore pagherà l’obbligazione pecuniaria. In buona sostanza, se il debitore principale non pagherà, il creditore potrà rivalersi alternativamente sul garante.
Ad esempio: mettiamo che il debitore debba 1000 euro al creditore e, tuttavia, non adempia; il fideiussore dovrà allora versare 1000 euro al creditore.
La fideiussione riguarda tutti i debiti del soggetto garantito?
La fideiussione garantisce tutti i debiti presenti o futuri di un determinato soggetto (di solito un imprenditore). Tuttavia il fideiussore deve indicare un importo massimo garantito (in mancanza la fideiussione è nulla).
Se il contratto principale è nullo, lo è anche la fideiussione?
Si. L’invalidità dell’obbligazione principale ricade quindi sull’obbligazione accessoria del fideiussore, determinandone a sua volta l’invalidità. Il fideiussore non può perciò garantire un’obbligazione che sia stata dichiarata nulla, annullabile, simulata o prescritta.
La fideiussione rimane valida anche se l’obbligazione principale è invalida solo quando:
– l’obbligazione principale sia stata assunta da un debitore legalmente incapace, e cioè un minore, un interdetto, inabilitato o sottoposto all’amministrazione di sostegno. Se, invece, il debitore al momento della conclusione del contratto principale si trovava in uno stato di incapacità d’intendere e volere (anche momentanea), il fideiussore, che non ne fosse a conoscenza, può eccepire tale invalidità per rendere invalida la fideiussione;
– le parti prevedono una clausola cosiddetta di reviviscenza o di sopravvivenza, diffusa soprattutto nella prassi bancaria in relazione alle fideiussioni omnibus;
– il contratto principale, che sia annullabile, sia stato convalidato.
Quanto tempo dura una fideiussione?
Se le parti non hanno previsto un termine di durata, la fideiussione si considera prestata per una durata pari a quella dell’obbligazione principale. Se, però, il creditore ha proposto le sue istanze contro il debitore inadempiente, il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale.
Se, tuttavia, l’obbligazione principale non ha un termine, il fideiussore ha facoltà di recedere dalla propria obbligazione di garanzia in qualsiasi momento.
La durata della fideiussione può essere anche espressamente regolata dalle parti che possono concordare:
– una durata determinata o una sua rinnovazione annuale, salvo disdetta del garante;
– una durata pari alla vita dell’obbligazione principale;
– una durata correlata all’integrale adempimento dell’obbligazione principale.
Che succede al garante se il debitore non paga?
Se le parti hanno stipulato una fideiussione semplice o con preventiva escussione, il creditore è tenuto, rispettivamente a domandare l’adempimento prima al debitore per poi rivolgersi in caso di inadempimento al fideiussore, oppure a escutere preventivamente il debitore e poi, a seguito di infruttuosa escussione, rivolgersi al fideiussore.
Il fideiussore, a sua volta, dopo aver adempiuto ha diritto di agire nei confronti del debitore per ottenere il rimborso di quanto versato al creditore.
Nel caso le parti abbiano stipulato una fideiussione solidale, il creditore può domandare l’adempimento indifferentemente al debitore o al fideiussore.
Il creditore che ha agito giudizialmente contro il debitore per ottenere il pagamento ha l’onere di comunicarlo tempestivamente, ma senza particolari formalità, al fideiussore. Tale azione giudiziale interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.
Se il creditore decide di agire direttamente contro il fideiussore, è opportuno che gli comunichi, anche in via informale, che il debitore non ha adempiuto alla scadenza, in modo da permettergli l’adempimento. Se anche il fideiussore si rende inadempiente, il creditore può agire contro di lui convenendolo in giudizio; non è, invece, necessario che convenga anche il debitore poiché non vi è litisconsorzio necessario tra debitore e fideiussore.
Che succede se il creditore continua a prestare soldi al debitore?
Il creditore ha l’obbligo di informare il fideiussore tutte le volte in cui, pur sapendo del peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale (tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito), intende concedergli maggior credito. In tal caso, dovrà infatti ricevere una speciale autorizzazione dal garante. In mancanza di tale autorizzazione, il garante non risponde del maggior debito.
Per esempio, se la fideiussione riguarda un fido con la banca (cosiddetta apertura di credito) e tuttavia, nonostante il debitore sia sconfinato, la banca gli concede di prelevare ancora, al fideiussore va chiesta l’autorizzazione a tale ulteriore credito. Se non la concede o non riceve la comunicazione, egli non risponde di tale debito.
L’obbligo di richiedere l’autorizzazione è inderogabile e la clausola con cui il fideiussore dispensa il creditore dal richiedere la speciale autorizzazione e rinuncia preventivamente ad avvalersi della liberazione è nulla.
Se il garante è tuttavia il coniuge del debitore le cose cambiano, stando almeno da una recente sentenza della Cassazione [1]. L’informativa e l’autorizzazione del garante infatti non sono dovute poiché si ritiene che, in questo caso, quest’ultimo sia ben consapevole delle condizioni del coniuge garantito. Secondo la sentenza in commento, infatti, la mancata richiesta di autorizzazione da parte della banca che eroga una somma superiore all’affidamento non salva la moglie garante dal decreto ingiuntivo per lo scoperto di conto. Per la cassazione la richiesta di autorizzazione prevista dal codice civile è irrilevante tenuto conto del vincolo coniugale e di convivenza in virtù del quale la moglie fideiussore deve essere al corrente dell’aggravamento delle condizioni economiche del marito
Cos’è la fideiussione con beneficio d’ordine?
Le parti possono pattuire che il creditore debba richiedere preventivamente il pagamento al debitore principale (fideiussione semplice). Se questo risulta inadempiente, il creditore può allora rivolgersi al fideiussore dimostrando semplicemente l’inadempimento del debitore e non l’insolvenza dello stesso o l’inutile esperimento dell’azione esecutiva.
Cos’è la fideiussione con beneficio della preventiva escussione?
Le parti possono anche stabilire che il fideiussore sia tenuto a pagare solo dopo che il creditore abbia infruttuosamente escusso il debitore principale. Per la clausola non è richiesta alcuna formalità ed essa può essere quindi pattuita per iscritto o verbalmente purché risulti comunque da un’espressa e inequivocabile dichiarazione di volontà.
Il beneficio di preventiva escussione non opera automaticamente: il fideiussore deve infatti dichiarare di volersene avvalere se il creditore si rivolge contro di lui prima che contro il debitore; in alternativa il fideiussore può rinunciare al beneficio.
Il fideiussore, nel momento in cui dichiara di volersi avvalere del beneficio, deve indicare i beni del debitore da sottoporre ad esecuzione.
[1] Cass. sent. n. 4112/2016