Fondo patrimoniale: novità.

28.10.2017 14:32

Anche se c’è il fondo patrimoniale, la casa resta sempre pignorabile dai creditori e  dal fisco.

Sul fronte della tutela della casa il debitore non è stato mai così sprovvisto di tutela come in questo periodo. Già, perché le ultime sentenze della Cassazione hanno ormai demolito l’istituto del fondo patrimoniale e quello del vincolo di destinazione, normalmente utilizzati dagli italiani per proteggere l’immobile di proprietà. E se anche è vero che, se detto immobile è anche l’unico, non può essere pignorato dal fisco, ciò non toglie che invece l’ipoteca può comunque essere iscritta (se le cartelle non pagate raggiungono 20 mila euro). L’ultima novità in materia di fondo patrimoniale è data da una ordinanza di ieri della Cassazione [1] che avverte: in caso di debiti di lavoro, la casa si pignora sempre. Per comprendere il principio dobbiamo fare un passo indietro.

Cos’è il fondo patrimoniale?

Il fondo patrimoniale è un vincolo che serve a rendere non pignorabile la casa o qualsiasi altro immobile. Esso fa sì che tutti i creditori non possano sottoporre ad esecuzione forzata (pignoramento, asta, vendita ecc.) il bene  che in esso viene inserito. Fanno eccezione solo i debiti contratti per i bisogni della famiglia: in questo caso, i relativi creditori non trovano nel fondo patrimoniale alcun ostacolo per pignorare la casa del debitore. Un esempio sono le spese di istruzione dei figli, quelle di condominio (senza il condominio non ci sarebbe neanche la casa e, quindi, un tetto dove vivere), ecc. Proprio per questo il fondo patrimoniale può essere realizzato solo da coppie sposate e non da single. Per maggiori informazioni leggi la guida sul fondo patrimoniale.

Per inserire un bene nel fondo patrimoniale è necessario andare dal notaio. La costituzione del fondo patrimoniale, per aver valore nei confronti del creditore, deve essere trascritta nell’atto di matrimonio [2].

Se un creditore pignora la casa inserita nel fondo patrimoniale, il coniuge che voglia opporsi deve dimostrare che il debito per cui è stata iscritta l’ipoteca è stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore era a conoscenza di tale circostanza [3].

Il fondo patrimoniale è revocabile?

Una volta inserito un immobile nel fondo patrimoniale, può essere sottratto al vincolo in qualsiasi momento. Se però la coppia ha figli è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare sempre che, nell’atto di costituzione del fondo, i coniugi abbiano previsto l’esenzione di tale formalità.

Quanto costa fare un fondo patrimoniale?

Tutto dipende, come spesso succede, dal notaio. In genere fare un fondo patrimoniale non costa meno di 800 euro e più di 1.500 euro.

Il fondo patrimoniale mi vincola?

L’esistenza di un fondo patrimoniale non vincola il proprietario del bene che rimane lo stesso. L’amministrazione del bene viene rimessa a entrambi i coniugi e questi sono obbligati ad usare i frutti del fondo (ad esempio i canoni di affitto) per i bisogni della famiglia. Se l’immobile viene utilizzato come residenza familiare, nulla cambia.

 

Quali creditori possono pignorare il fondo patrimoniale?

Veniamo alle dolenti note e all’indirizzo giurisprudenziale che ha fatto sì che, gradualmente, il fondo patrimoniale divenisse quasi completamente inutile. Ne abbiamo già parlato in Abolito di fatto il fondo patrimoniale. In buona sostanza, secondo la Cassazione [1], i debiti di lavoro possono giustificare il pignoramento della casa inserita nel fondo patrimoniale. La motivazione è presto detta: se è vero che il lavoro serve a portare il pane in casa e che, quindi, è un’attività rivolta agli interessi della famiglia, tutti i creditori sorti nell’esercizio dell’attività professionale, imprenditoriale, dell’arte o di qualsiasi altro mestiere possono sottoporre ad esecuzione forzata l’immobile nel fondo patrimoniale. Anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività professionale o di impresa di uno dei due coniugi può consentire, all’Agenzia Entrate Riscossione, il pignoramento della casa [4].

I debiti tributari sorti per esigenze non familiari trovano invece nel fondo patrimoniale un ostacolo. Ma qui sorge un altro problema: spetta al debitore – che intenda opporre l’impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale – provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore. Il che è assai difficile. Secondo infatti la Cassazione non può escludersi che il debito tributario scaturente dall’attività imprenditoriale sia stato contratto per esigenze familiari, che sono quelle volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia, ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa del coniuge.

Per il primo anno il fondo patrimoniale non produce effetti

Non solo. Il fondo patrimoniale non produce effetti nei confronti dei creditori che abbiano trascritto il pignoramento entro 1 anno dopo l’annotazione del fondo patrimoniale stesso nell’atto di matrimonio. Questo significa che, nei primi 12 mesi, la casa è pignorabile da qualsiasi creditore.

La revocatoria

I limiti al fondo patrimoniale non finiscono qui. Nei primi 5 anni il fondo patrimoniale è sempre revocabile da qualsiasi creditore se si dimostra che il debitore ha realizzato tale vincolo perché privo di altri beni per pagare le obbligazioni contratte. Così, chi ha solo una casa, e la inserisce nel fondo patrimoniale, può ben essere oggetto di revocatoria.

Quando serve il fondo patrimoniale?

Il fondo patrimoniale conserva un residuo di utilità per difendere la casa dai debiti assunti per finalità di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi. Ma quanti sono gli italiani che contraggono obbligazioni per tali esigenze quando, al giorno d’oggi, si fa fatica ad arrivare a fine mese? Chi ha la capacità di impiegare il proprio reddito – e contrarre debiti rilevanti – per speculazioni o beni non essenziali non ha spesso neanche difficoltà economiche tali da suggerirgli la costituzione di un fondo patrimoniale.

Può essere utile il vincolo di destinazione?

Esiste un rimedio simile al fondo che è il cosiddetto vincolo di destinazioneprevisto  dal codice civile [5]. Il vincolo di destinazione. In tal caso, on un atto notarile si può decidere di destinare i propri beni immobili e mobili registrati alla realizzazione di interessi «meritevoli di tutela». L’interesse da perseguire ed a cui sono destinati i beni va indicato nell’atto [6]. Tale vincolo può durare massimo novant’anni o tutta la vita della persona beneficiaria del vincolo. In questo modo, si ottiene l’effetto di “isolare” detti beni dal patrimonio generale del soggetto titolare, in modo da destinarli al perseguimento del fine per il quale l’atto di destinazione è stato istituito. Essi, quindi, non saranno neanche pignorabili dai creditori di entrambi i soggetti.

Anche il vincolo di destinazione, al pari del fondo patrimoniale, può essere oggetto di revocatoria nei primi cinque anni se viene dimostrata la consapevolezza, da parte del proprietario del bene, di arrecare pregiudizio al creditore.

note

[1] Cass. ord. n. 25443/17 del 26.10.2017.

[2] Cass. sent. n. 5889/2016: «Il notaio che, dopo avere costituito un fondo patrimoniale, ometta di curare la relativa annotazione in margine all’atto di matrimonio, risponde nei confronti dei proprietari dei beni conferiti nel fondo del danno da essi patito in conseguenza dell’inopponibilità del vincolo di destinazione ai creditori, a nulla rilevando che sia stata comunque eseguita la trascrizione dell’atto, giacché quest’ultima non rende la costituzione del fondo patrimoniale opponibile ai terzi quando sia mancata la suddetta annotazione, nemmeno nel caso in cui i terzi stessi ne avessero conoscenza. Si confronti anche Cass. sent. n. 23955/2017 secondo cui: «Se è vero che la condizione sostanziale di opponibilità ai terzi dell’avvenuta costituzione del fondo patrimoniale è data dall’annotazione dell’atto costitutivo in calce all’atto di matrimonio, è pur vero che in giudizio occorre fornire la prova dell’adempimento di tale onere. L’esibizione in giudizio dell’atto di matrimonio recante l’annotazione, pertanto, non è condizione sostanziale di opponibilità dell’atto ai terzi richiesta dall’articolo 162 c.c., ma costituisce necessario adempimento dell’onere processuale della prova in giudizio».

[3] Cass. sent. n. 5385/2013.

[4] Cass. sent. n. 3738/2015.

[5] Art. 2645 cod. civ.

[6] Cass. ord. n. 24432/17: «Per la costituzione del vincolo pertinenziale è necessario non soltanto l’elemento oggettivo, consistente nella materiale destinazione del bene accessorio ad una relazione di complementarietà con quello principale, ma anche l’elemento soggettivo, consistente nella effettiva volontà del titolare del diritto di proprietà, o di altro diritto reale di godimento, sui beni collegati, giacché soltanto chi abbia la piena disponibilità giuridica di entrambi i beni può utilmente attuare la destinazione della “res” al servizio o all’ornamento del bene principale, occorrendo altrimenti un rapporto obbligatorio costituito tra i rispettivi proprietari».

[7] Cass. sent. n. 966/2017.