Fondo patrimoniale: tutela solo se annotato nell’atto di matrimonio

26.03.2016 21:12

Revocatoria: il fondo patrimoniale è opponibile ai creditori solo dal giorno dell’annotazione nell’atto di matrimonio; resta irrilevante la trascrizione nei registri immobiliari.

 

Capita talvolta che i coniugi siano sicuri di aver tutelato la casa con il fondo patrimoniale, avendo firmato l’atto dal notaio ed essendo stato lo stesso trascritto nei pubblici registri, e invece poi, con somma sorpresa, si trovano un pignoramento di qualche creditore. Come è possibile? La spiegazione è semplice e, purtroppo, amara: il notaio potrebbe essersi dimenticato di annotare il fondo sull’atto di matrimonio e, proprio in quel periodo, il titolare del bene potrebbe aver contratto un debito. Già, perché – così come ricorda una recente sentenza della Cassazione [1] – il fondo patrimoniale è opponibile ai creditori solo dal giorno in cui avviene la suddetta annotazione. Inoltre, solo a partire da tale data iniziano a decorrere i cinque anni per la revocatoria. Ma procediamo con ordine, per comprendere meglio come stanno le cose.

 

 

Che cos’è il fondo patrimoniale?

Il fondo patrimoniale è un vincolo che viene apposto, di norma, sull’abitazione o più immobili. Grazie ad esso, tutti i creditori nati dopo la costituzione del fondo non possono più pignorare l’immobile, salvo che l’obbligazione non sia stata contratta per bisogni della famiglia. Invece, i creditori sorti prima della costituzione del fondo hanno 5 anni di tempo per ricorrere al giudice e fa revocare il fondo, quando esso sia stato predisposto allo scopo di sottrarre i beni del debitore all’esecuzione forzata.

 

Volendo schematizzare, possiamo ripartire i creditori in tre classi:

  • se il debito è nato prima del fondo: il creditore ha cinque anni di tempo per agire con l’azione revocatoria e rendere inefficace il fondo. In questi 5 anni, quindi, il fondo è “instabile” perché soggetto all’impugnazione di tezi. Per vincere la causa, però, il creditore dovrà dimostrare che il debitore non ha altri beni – all’infuori di quelli inseriti nel fondo – da poter essere assoggettati a pignoramento (il che dimostra che il fondo è stato costituito con l’intento di frodare il creditore);
  • se il debito è nato dopo il fondo: in questo caso il creditore può sempre pignorare il fondo, senza limiti di tempo, a condizione però che dimostri che l’obbligazione contratta dal proprietario dell’immobile era rivolta a soddisfare una delle esigenze della famiglia (si pensi alle spese di condominio, a quelle scolastiche, ecc.);
  • se il pignoramento è stato trascritto nei pubblici registri entro 1 anno dalla costituzione del fondo: in tal caso il creditore può pignorare direttamente l’immobile, senza bisogno di agire con l’azione revocatoria.

 

Possiamo dire, dunque, che il proprietario dell’immobile può dormire sonni parzialmente tranquilli solo dopo 5 anni dalla costituzione del fondo: infatti, tutti i creditori sorti prima del quinquennio non potranno più agire in revocatoria (e, nei loro confronti, il fondo si stabilizza), mentre quelli sorti dopo la costituzione del fondo possono pignorare la casa solo a condizione che il debito riguardi bisogni del nucleo familiare.

 

 

Cosa si intende per costituzione del fondo patrimoniale?

Il punto focale di tutta questa disciplina è quando si può stabilire che il fondo è sorto: è da tale momento, infatti, che decorrono i 5 anni per l’esercizio della revocatoria (del resto, più si esegue il fondo, prima si sta tranquilli).

Sulla questione, interviene la sentenza in commento: la costituzione non è né il momento in cui viene firmato l’atto dal notaio, né la sua trascrizione nei pubblici registri. Lo è invece l’annotazione del fondo nell’atto di matrimonio.

 

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno in passato ribadito che l’opponibilità del fondo è condizionata alla annotazione a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione nei registri immobiliari è mera pubblicità notizia che non sopperisce al difetto di annotazione [2].

 

 

Se il notaio dimentica di annotare il fondo

Se il notaio, dopo aver costituito il fondo patrimoniale, omette di curarne l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, è responsabile nei confronti dei proprietari dei beni per la conseguente inopponibilità del fondo ai creditori, a nulla rilevando che sia stata comunque eseguita la trascrizione dell’atto [3].

Scatta dunque il risarcimento a carico del professionista che stipula la costituzione del fondo patrimoniale ma poi non cura l’annotazione a margine dell’atto di nozze: il notaio è chiamato a pagare i danni per l’inopponibilità del vincolo a terzi dal momento che la costituzione senza annotazione non ha effetto nei confronti del terzo anche se quest’ultimo è a conoscenza del fondo.


In pratica

L’opponibilità del fondo patrimoniale ai creditori si ha solo dal momento della sua annotazione nell’atto di matrimonio. Inoltre è solo da questo momento che iniziano a decorrere i cinque anni per esercitare l’azione revocatoria.


[1] Cass. sent. n. 5889/16 del 24.03.2016.

[2] Cass. S.U. sent. n. 21658/2009; più di recente Cass. sent. n. 27854/2013.

[3] Cass sent. n. 20995/2012.