Gratuito patrocinio: liquidazione secondo nota spese.

03.08.2017 10:52

Se l’avvocato presenta la nota spese, il giudice deve liquidare la somma richiesta dal legale o, altrimenti, motivare le ragioni dell’esclusione delle voci.

Non poche volte gli avvocati rinunciano al cliente che chiede di essere difeso con il «gratuito patrocinio» perché i compensi liquidati dallo Stato all’esito della causa sono ritenuti troppo bassi e non incentivanti. Buone notizie però arrivano da una ordinanza di questa mattina della Cassazione [1]. Secondo la Corte, il magistrato che determina la parcella al legale mediante il meccanismo del gratuito patrocinio non può quantificare tale compenso in via forfettaria, ma deve attenersi alla nota spese che l’avvocato medesimo ha presentato. Se ritiene di discostarsi dalle richieste del professionista deve motivare le ragioni dell’esclusione delle varie voci e spiegare i diversi criteri di calcolo seguiti, in modo da consentire un controllo di tale decisione. Con queste motivazioni è stata annullata la decisione di un giudice di pace che, a seguito di una difesa mediante il patrocinio a spese dello Stato, aveva accordato poco più di 1500 euro all’avvocato, cifra di gran lunga inferiore rispetto a quella richiesta in nota.

 

Il compenso dell’avvocato che ha espletato attività di gratuito patrocinio dev’essere quindi liquidato sulla base della nota presentata e non forfettariamente. Infatti nel caso in cui non vi sia corrispondenza fra tale nota e somma liquidata, il giudice deve motivare dettagliatamente sui criteri di calcolo.

In tema di spese processuali – si legge nell’ordinanza in commento – qualora la parte da rimborsare abbia presentato la relativa nota, è ammissibile la liquidazione globale, che recepisca l’importo complessivo indicato dal difensore, dovendosi presumere che il giudice abbia voluto liquidare le spese in conformità a detta nota. Tuttavia nel caso in cui non vi sia una corrispondenza tra nota e somma liquidata, il giudice deve specificare le voci riconosciute in modo da consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle, oggi parametri.


In tema di gratuito patrocinio liquidazione della parcella all’avvocato riportiamo alcune delle più recenti e significative massime.

Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2017, n. 16308

Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non ha diritto al compenso relativo anche all’attività di redazione delle istanze di ammissione al suddetto patrocinio e di liquidazione dei propri onorari, trattandosi di attività che non esprime l’esercizio della difesa del non abbiente nel processo.

Cassazione penale, sez. IV, 20/04/2017, n. 21921

In materia di patrocinio a spese dello Stato, ove l’istanza di ammissione, presentata ai sensi dell’art. 124 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 al competente Consiglio dell’ordine degli avvocati, sia stata rigettata o dichiarata inammissibile, la stessa può essere riproposta al magistrato competente per il giudizio, che decide, ex art. 126, comma terzo, del citato d.P.R., con provvedimento non soggetto ad impugnazione.

Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2017, n. 9538

Solo una volta ottenuta la ratifica, ad opera dell’organo competente, del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, il contributo unificato non è dovuto dal soggetto ammesso.

Cassazione penale, sez. IV, 05/04/2017, n. 29069

L’art. 75 del d.p.r. n. 115 del 2002 consente l’estensione degli effetti dall’ammissione al gratuito patrocinio ai procedimenti, derivanti o accidentali e comunque connessi al procedimento principale, tuttavia esso non legittima la reiterabilità dell’istanza stessa nelle procedure connesse a quella principale.

Estremi: Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, n. 8388

Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all’altra parte, risultata vittoriosa.

Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, n. 7368

In materia di ricorso per cassazione, il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato non è tenuto, ove sia rigettata l’impugnazione, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio.

Tribunale Firenze, sez. II, 13/12/2016

L’articolo 75 del DPR. n. 115/2002 prevede al primo comma che l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. Poiché le norme fanno riferimento al processo, si ritiene impossibile far rientrare nel gratuito patrocinio l’attività stragiudiziale. Se anche vi fosse l’ammissione da parte del Consiglio dell’ordine, non sarebbe comunque possibile la liquidazione a spese dello Stato.

Cassazione penale, sez. IV, 22/11/2016, n. 53387

Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato il giudice deve tenere conto anche dei redditi da attività illecite posseduti dall’istante, la cui esistenza può essere provata anche ricorrendo a presunzioni semplici, tuttavia l’indicazione di un limite reddituale al di sotto del quale l’imputato ha diritto al beneficio impone al giudice di indicare sulla scorta di quali elementi si possa operare tale giudizio presuntivo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza che aveva rigettato l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio inferendo l’insussistenza del requisito reddituale esclusivamente dalla presenza di precedenti penali a carico del ricorrente).

note

[1] Cass. ord. n. 20325 del 23.08.2017.


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