Il fondo patrimoniale non blocca il mutuo della banca.

22.04.2016 13:10

Anche se la banca non ha iscritto ipoteca sui beni inseriti nel fondo o l’ipoteca è successiva, il pignoramento è possibile, anche per recuperare le spese processuali.

La banca, cui non sia stato pagato il mutuo o le spese processuali relative a una causa di opposizione contro il mancato pagamento del mutuo, può pignorare i beni del fondo patrimoniale anche se non vi ha iscritto ipoteca o se l’ipoteca è successiva. Questo perché il mutuo si considera un debito contratto per i bisogni della famiglia e, come noto, il fondo patrimoniale non è opponibile in tali casi, anche dopo 5 anni dalla sua costituzione. È quanto ricordato a più riprese dalla Cassazione [1].

Per spiegarci meglio, faremo un esempio abbastanza semplice. Il sig. Mario costituisce un fondo patrimoniale su una casa ereditata dalla madre. Qualche anno dopo contrae un mutuo con la banca per l’acquisto di una villetta; la banca iscrive ipoteca su tale immobile. Mario, dopo un po’ di tempo, smette di pagare il mutuo e la banca avvia il pignoramento della villa. Mario, in tutta risposta fa causa alla banca contestando il calcolo degli interessi, ma la perde. Il giudice lo condanna alle spese processuali, che però non paga. L’istituto di credito, per recuperarle, dunque, può pignorare la casa ereditata dalla madre, nonostante sia stata inserita nel fondo patrimoniale.

La spiegazione che regola tale principio è abbastanza semplice e risiede nelle regole del fondo patrimoniale. Il fondo è opponibile solo in caso di debiti nati da attività di natura speculativa e non, invece, per i debiti derivanti da bisogni della famiglia. È chiaro che quando il mutuo viene contratto per necessità familiari (l’acquisto di una casa ove vivere, del negozio o dello studio ove svolgere la propria attività lavorativa) tutti i debiti che da esso derivano sono insensibili al fondo patrimoniale (ivi comprese le eventuali spese legali per giudizi ad essi inerenti).

Lo stesso discorso deve farsi per le spese condominiali che si riferiscono alla casa inserita nel fondo patrimoniale: anche per recuperare tali importi il condominio può avviare il pignoramento dell’immobile di proprietà, benché inserito nel fondo patrimoniale.

Il fondo patrimoniale serve a garantire il debitore solo nel caso in cui il debito sia stato contratto per scopi di natura voluttuaria o speculativa, e di ciò il creditore era consapevole: si pensi all’acquisto di un motoscafo, all’investimento in azioni sul mercato quotato, anche a un soggiorno di vacanza.

note

[1] Cass. sent. n. 23163/2014, n. 15886/2014.