Irpef non pagato: prescrizione in 5 anni per la cartella Equitalia.
[1] Art. 2948 cod. civ. n. 4.
[2] CTR Catanzaro sent. n. 173/16.
[3] CTP Reggio Calabria, sent. del 16.04.2014. “Nelle due principali imposte erariali (imposte dirette ed IVA) il debito di imposta sorge, annualmente, a seguito della dichiarazione che ogni soggetto passivo deve effettuare appunto “annualmente”. Per le imposte dirette ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: lo stesso articolo 7 del D.P.R. n. 917 del 1986 (anche nella novella posta dal D.Lgs. n. 344 del 2003) recita che l’imposta è dovuta per anni solari e, quindi, ogni anno. Ne discende che, sia pure in presenza dei relativi presupposti, l’imposta diretta deve essere pagata “periodicamente” a seguito di una generale previsione legislativa che stabilisce regole valide e efficaci per ogni anno futuro. (C.T.P. Milano 20.11.2004 n. 207). Lo stesso dicasi per la dichiarazione annuale relativa all’I.V.A. (imposta della presente fattispecie) in cui il presupposto del tributo nasce anche trimestralmente ma la dichiarazione è unica: quindi perfettamente rientrante nella disposizione codicistica di cui all’art. 2948 n. 4 c.c..”
[4] CTP Messina, sent. n. 512/13/2013.
[5] Cass. sent. n. 4283/10, n. 2941/07, n. 4721/03, SS.UU. n. 10955/02 e, nel merito, ad es. CTP Caserta sent. n. 95/11.