La corrispondenza contenutistica tra il certificato camerale del concorrente e l’oggetto dell’appalto non deve essere assoluta.

16.11.2017 09:24

L’esigenza di garantire la serietà e l’adeguata qualificazione degli offerenti va contemperata con gli obiettivi della massima partecipazione e concorrenzialità

L’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, secondo il combinato disposto dei commi 1, lett a) e dell’art. 83 del d.lgs 50/2016, costituisce un requisito di idoneità professionale per la partecipazione alle gare pubbliche, funzionale alla selezione dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico.

La corrispondenza contenutistica tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione camerale e l’oggetto del contratto d’appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste, non deve però essere intesa in senso assoluto, come una perfetta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento ma, in ossequio ai principi di massima partecipazione e concorrenzialità, deve essere accertata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, attraverso una valutazione globale e complessiva delle prestazioni oggetto di affidamento.

Nel caso di specie, poiché l’appalto era stato suddiviso in prestazioni principali (servizi di ristorazione e di distribuzione pasti) e secondarie (manutenzione ordinaria dei locali di pertinenza del servizio, degli impianti tecnologici, nonché manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, dei macchinari e degli arredi di cucina) ed i requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, nonché i criteri di aggiudicazione erano stati rapportati solo alle prime, il Consiglio di Stato ha ritenuto irrilevante la mancata indicazione delle seconde nell’oggetto sociale riportato nel certificato camerale prodotto dall’aggiudicataria.

Consiglio di Stato, Sez. III, 10.11.2017, sent. n. 5182