L’assicurazione paga le spese legali di causa al proprio assicurato -
La causa civile e penale per un incidente stradale: le spese per l'avvocato sono restituite dall'assicurazione, a determinate condizioni.
Se sei stato trascinato in causa da un soggetto con il quale hai avuto un incidente stradale, la tua assicurazione potrebbe essere costretta a rimborsarti le spese legali. È quanto stabilisce il codice civile [1] e una serie di sentenze della Cassazione che vedremo a breve. Ma prima qualche chiarimento.
Il litisconsorzio necessario
Chi ha avuto un incidente stradale in merito al quale sia risultata incerta la responsabilità tra le parti e senza che, davanti all'assicurazione, si sia trovato un accordo transattivo, sa che, nonostante la copertura della polizza, se la controparte agisce davanti al giudice per il risarcimento dei danni, deve obbligatoriamente citare in causa, non solo l'assicurazione, ma anche l'altro conducente. Il termine tecnico usato dagli avvocati e dai giudici, in questi casi, è litisconsorzio necessario: in altre parole, nella lite, ci deve essere necessariamente un "consorzio", una pluralità di soggetti: il danneggiato (ovviamente, in quanto attore), il danneggiante e l'assicurazione che non ha inteso pagare il danno.
La facoltà di costituzione in causa
Il danneggiato dunque, riceverà sicuramente la notifica dell'atto di citazione. Non potrebbe essere altrimenti (diversamente la causa non potrebbe proseguire). Ma egli non deve necessariamente costituirsi se non ha elementi ulteriori da addurre rispetto a quelli dell'assicurazione, e già la presenza di quest'ultima, in quanto interessata a contrastare la domanda dell'attore, potrebbe essere più che sufficiente. Qualora decida di non costituirsi sarà considerato contumace: non si tratta di una sanzione né di un pregiudizio sull'esito finale della sentenza, essendo diritto di ogni cittadino non partecipare al processo che lo vede coinvolto, tanto più se c'è già un altro soggetto (l'assicurazione) che ne sostiene le ragioni. Tuttavia, la prudenza non è mai troppa e non poche persone - un po' per diffidenza, un po' per poter dire la propria, un po' per avvalorare la propria difesa - scelgono comunque di farsi difendere da un avvocato e di costituirsi in causa.
Chi paga le spese legali?
Una volta che l'assicurato, trascinato in giudizio dall'altro conducente, debba affrontare le relative spese legali (l'onorario per il proprio avvocato), chi gli risarcisce queste spese? Il codice civile [1] afferma, in linea generale, l'obbligo di restituzione di tali costi da parte dell'assicurazione, ma comunque nei limiti di un quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La causa civile per il risarcimento del danno
Secondo la Cassazione [2] l'assicurazione può essere obbligata a tenere indenne l'assicurato delle spese legali per resistere all'azione civile del danneggiato solo se l'attività processuale di quest'ultimo possa ritenersi utile per entrambe le parti, interessate nel respingere detta azione. Pertanto non è dovuto alcun rimborso se l'assicurato sceglie di difendersi senza avere interesse a resistere alla avversa domanda o senza che, da tale costituzione, possa derivare una benché minima utilità per entrambe le parti. In pratica, quando la sua presenza in causa è superflua, le spese legali non gli verranno riconosciute.
In tutti gli altri casi in cui penda un giudizio civile per il risarcimento del danno, l'assicurazione è sempre tenuta a indennizzare il proprio cliente delle spese processuali; e cià anche nel caso in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso la causa [3].
La causa penale
Secondo la Cassazione [4], infine, l'assicurazione è obbligata al rimborso delle spese del procedimento penale promosso nei confronti dell'assicurato solo quando intrapreso a seguito di denuncia o querela del terzo danneggiato o nel quale questi si sia costituito parte civile.
Ne consegue che l'assicuratore non è obbligato al rimborso delle spese del procedimento penale, svoltosi nei confronti dell'assicurato, ma senza costituzione di parte civile del danneggiato [5].
[1] Art. 1917 co. 3, cod. civ.
[2] Cass. sent. n. 5479/2015.
[3] Cass. sent. n. 19176/2014.
[4] Cass. sent. n. 667/2016.
[5] Cass. sent. n. 17315/2012, n. 59/1985.