Le Entrate spiegano le cartelle di pagamento e la riscossione coattiva
Cartelle di pagamento e mezzi di riscossione coattiva: sono questi gli argomenti dell’ultimo approfondimento delle Entrate, "L'Agenzia Informa", pubblicato ieri sul sito istituzionale.
Nella prima parte, l’Agenzia ha illustrato le procedure della riscossione mediante cartella, in una serie di chiari riassunti, anche grafici, che in poche parole dettagliano i vari passaggi. In primis, il ruolo, prima fase nella quale vengono iscritte le somme che risultano dovute a seguito di accertamenti; quindi, la cartella: l’Agenzia, in tal senso, ha evidenziato che “Dal 2016 gli oneri di riscossione (compenso) che l’Agente di riscossione riscuote per l’attività di recupero del credito sono diminuiti. In particolare, per i ruoli consegnati all’Agente a partire dal 1° gennaio 2016, se il debitore paga gli importi iscritti a ruolo entro 60 giorni la misura di tali oneri è pari al 3% di tali importi. Scaduti i 60 giorni, l’onere di riscossione sale al 6% delle somme iscritte a ruolo e degli interessi di mora”. Importante, nel documento, è anche lo spazio dedicato a come chiedere informazioni, poiché non tutte le cartelle di pagamento riguardano tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate.
Vengono quindi illustrate le modalità per la sospensione della riscossione da parte di Equitalia e chiariti i criteri che regolano i termini di notifica delle cartelle.
L’ultima sezione, più dettagliata, riguarda ovviamente il pagamento delle cartelle, analizzando la possibilità di un piano di rateazione fino a 72 e 120 rate mensili, anche prorogabili. Attenzione, però: “per i piani di rateazione concessi a partire dal 22 ottobre 2015il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive”.
Di converso, la seconda parte del documento affronta la riscossione coattiva dei tributi, qualora il contribuente non paghi nei termini previsti una cartella: in tali casi, l’Agenzia deve procedere con un recupero forzato.
Come?
È possibile iscrivere un fermo amministrativo sui beni mobili registrati, ipotecare i beni immobili, procedere al pignoramento mobiliare o presso terzi o all’espropriazione forzata dei beni immobili e altre azioni esecutive, cautelari o conservative proprie del creditore.