Multe: se arriva la cartella di pagamento, non è più impugnabile
La sentenza
Cassazione civile, sez. VI, 17/04/2015, (ud. 17/12/2014, dep.17/04/2015), n. 7829
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora C. impugna la sentenza del Tribunale di Salerno, che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza n. 237/07 del Giudice di Pace di Salerno, che, a sua volta, aveva rigettato la sua opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS), per l’importo di Euro 243,90, emessa dalla ETR. spa a seguito della iscrizione a ruolo dell’importo maturato in forza del verbale di contestazione di violazioni al codice della strada n. (OMISSIS), regolarmente notificato.
La ricorrente chiarisce che il verbale riguardava un divieto di sosta contestato per un ciclomotore targato (OMISSIS), di cui non era mai stata proprietaria, nè possessore, nè conducente. L’opposizione era stata fondata su tale motivo, mentre non era stata contestata l’avvenuta regolare notifica del verbale in questione.
Il giudice di pace rigettava il ricorso, posto che l’intervenuta regolare notifica del verbale rendeva inammissibile ed improcedibile l’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 proposta oltre il termine dei sessanta giorni.
Parimenti il giudice dell’appello rigettava l’impugnazione, osservando che
[1] Cass. sent. n. 7829/2015