Nulle le cartelle Equitalia senza prova di notifica

12.04.2016 21:58

Solo l’esibizione della relazione di notifica dell’ufficiale giudiziario o del messo comunale, oppure l’originale dell’avviso di ricevimento della raccomandata a.r. dimostra l’avvenuta notifica della cartella.

 

È Equitalia e non il contribuente a dover dimostrare la corretta notifica della cartella di pagamento.

Inoltre, l’unico e solo mezzo che ha Equitalia per poter dimostrare l’avvenuta consegna è di esibire: 1) o la relazione di notifica (nel caso di consegna a mani, tramite ufficiale giudiziario o messo comunale) 2) oppure l’originale della cartolina di ritorno della raccomandata a.r. (cosiddetto “avviso di ricevimento”). Non c’è spazio, dunque, per mezzi alternativi come, ad esempio, la stampa dell’estratto di ruolo nel quale viene indicato che la cartella di pagamento è stata notificata in una specifica data: si tratta, infatti, di una attestazione priva di alcun valore certificatorio, prodotta internamente agli stessi uffici di Equitalia, che non ha alcuna valenza di prova. Né può valere la schermata del tracking online del servizio postale che rintraccia l’iter della raccomandata, dalla spedizione alla consegna.

È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [1].

 

Dunque, l’onere di provare, in causa, la regolarità della notifica di una cartella esattoriale è sempre di Equitalia. Anche se sono passati più di cinque anni.

 

Il tema è assai delicato, ma certamente favorevole al contribuente, potendosi porre anche come strumento per facili contestazioni. Cerchiamo di capire il perché.

La legge [2] impone a Equitalia – e ad ogni altro agente della riscossione – di conservare per solo cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento della raccomandata; ciò al fine di esibirli su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (cui spetta, quindi, il diritto a prenderne visione solo entro tale periodo).

Interpretando però questa norma alla lettera, Equitalia, dopo il quinquennio, perde le tracce di tale documentazione. Senonché, come noto, un processo può durare molto più di 5 anni. Senza considerare che vi sono tributi che si prescrivono in 10 anni o, quando i termini sono più brevi, gli stessi potrebbero essere interrotti con dei solleciti o altri atti e, quindi, essere richiesti ben oltre il quinquennio. Risultato: se il contribuente si trova a sollevare l’eccezione di omessa notifica della cartella l’esattore potrebbe trovarsi nella condizione di non riuscire a dimostrare il contrario. E il debitore, vincendo la causa, si libererebbe dal debito.

 

La sentenza della Cassazione chiarisce quindi a Equitalia che una cosa è l’obbligo di conservare per 5 anni le prove della notifica della cartella a soli fini amministrativi, organizzativi e ispettivi previsti dalla legge [2], un’altra è invece la conservazione ai fini dell’onere della prova in causa [3], necessità che potrebbe sopraggiungere anche dopo tale termine. Sicché, se l’Esattore perde la relata di notifica o l’avviso di ricevimento non potrà più far valere le proprie ragioni e perderà il giudizio.


[1] Cass. sent. n. 6887 dell’8.04.2016. Si vedano, tra le altre, le pronunce nn. 26683/09, 1842/11 e 19696/14.

[2] Art. 26, co. 5 del Dpr n. 602/1973.

[3] Art. 2697 cod. civ.