Nuovi pignoramenti: immobili espropriabili anche se donati.

05.03.2016 15:09

Subito il pignoramento immobiliare anche per debiti remoti nonostante la casa sia stata donata, inserita in un fondo patrimoniale o un trust o un vincolo di vincolo di destinazione: prime applicazioni del nuovo principio.

 

Inutile donare i propri immobili a familiari, parenti o amici per evitare il pignoramento dei creditori: la casa è ugualmente espropriabile, senza neanche bisogno di revocatoria. È forse uno dei provvedimenti più incisivi nei confronti dei debitori quello entrato in vigore la scorsa estate [1] ed applicabile a tutti i pignoramenti iniziati dopo il 27 giugno 2015, anche se il debito è stato contratto anteriormente.

 

Così oggi arriva una delle prime applicazioni del nuovo principio, firmata dal Tribunale di Ferrara [2]. Impietoso, il giudice consente l’esecuzione forzata su una casa che il debitore aveva donato ad un soggetto compiacente, trasferendone la relativa proprietà. Di fatto, però, la nuova norma inserita nel codice civile prevede che il creditore possa ugualmente mettere all’asta l’immobile se iscrive il pignoramento nei registri immobiliari entro un anno dalla data di trascrizione della donazione.

 

In buona sostanza, la riforma crea una sorta di periodo “intermedio” di 1 anno, durante il quale qualsiasi cessione a titolo gratuito del bene è inefficace dei creditori, senza bisogno di effettuare una causa: e ciò non vale solo per le donazioni, ma anche per il fondo patrimoniale, il trust e i vincoli di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili per esempio a persone con disabilità. Durante l’arco di tali 12 mesi i creditori possono direttamente pignorare l’immobile con l’ufficiale giudiziario, anche se intestato ad altro soggetto.

Dopo il decorso di tale termine, peraltro, il debitore non può ancora dirsi completamente al sicuro, essendo l’atto potenziale preda dell’azione revocatoria per altri 4 anni (in tutto, si tratta di 5 anni dal compimento della donazione).

 

Efficacia retroattiva

La riforma è immediatamente applicabile anche per debiti contratti in passato, a condizione che il pignoramento sia successivo al 27 giugno 2015. Quindi, attualmente chiunque abbia compiuto una donazione negli ultimi 11 mesi ha ancora un mese per sperare che i creditori non attacchino il bene. Ed ovviamente il discorso varrà, a maggior ragione, per tutte le donazioni (fondi patrimoniali e trust) che verranno stipulatei in futuro: anche per essi ci sarà un anno di “stand-by” prima che l’atto possa dirsi completamente efficace.

 

Non conta neanche che il titolo esecutivo e il precetto siano stati notificati al debitore prima del 27 giugno scorso e dunque in epoca anteriore all’entrata in vigore della nuova norma: la procedura esecutiva comincia solo con il pignoramento, in tal senso è da sempre inequivoco il tenore del codice di procedura civile che, almeno in questo [3], non è stato modificato.

 

La riforma ha l’obiettivo di rendere immediatamente espropriabili beni che il debitore ha sottoposto a vincoli di destinazione o di alienazione a titolo gratuito. Grazie alla nuova disposizione l’inefficacia della cessione è effetto del pignoramento stesso che implicitamente contiene in sé un’azione revocatoria sommaria.

 

Cosa resta da fare al debitore? Non può certo sollevare le tipiche eccezioni della revocatoria, sostenendo, per esempio, di non aver avuto l’intenzione di frodare i creditori, poiché la presenza o meno di tale requisito è del tutto irrilevante nel primo anno. Al limite potrebbe dimostrare che, dalla data della donazione, è decorso più di un anno, ma per farlo deve sollevare un giudizio di “opposizione all’esecuzione”. Ma, per il momento, paga pure le spese di soccombenza.

 


La sentenza

LA MASSIMA

La norma ex articolo 2929 bis Cc prevede una forma di azione revocatoria nei confronti di un atto gratuito che comporti pregiudizio della garanzia patrimoniale offerta ai creditori, che viene esercitata in uno con il pignoramento laddove l’inefficacia dell’atto dispositivo è effetto del medesimo pignoramento che implicitamente contiene in sé un’azione revocatoria sommaria, il cui dispiegamento nel merito è lasciato alla fase eventuale della opposizione del debitore: ne consegue che la norma, avente valenza processuale, soggiace alla regola della applicazione della legge processuale nel tempo e pertanto il pignoramento effettuato dopo il 27 giugno 2015 sviluppa l’effetto processuale previsto nel momento in cui viene posto in essere, atteso che la data di inizio del procedimento esecutivo deve va fatta coincidere con l’atto di pignoramento e con la sua notifica al debitore e non già con la notifica dell’atto prodromico del precetto.

 

[1] D.l. n. 83/2015, convertito dalla L. 132/15 che ha introdotto il nuovo art. 2929 bis cod. civ.

[2] Trib. Ferrara ord. del 29.09.2015.

[3] Art. 491 cod. proc. civ.


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