Pignoramento: se le aste vanno a vuoto l’esecuzione finisce?

14.06.2017 21:22

Immobile pignorato: siamo alla settima asta e da un valore stimato di 2.400.000 € si è passati a 1.090.000 €. È vero che se non si riesce a vendere l’esecuzione termina?

Quanto affermato nell’articolo Novità pignoramento casa: se non si vende all’asta l’esecuzione termina non si applica al caso del lettore. Poiché il suo debito di natura bancaria deriva dall’attività di impresa, è possibile sanare la sua posizione debitoria attraverso lo strumento del procedimento di composizione della crisi o sovra indebitamento [1]. Il soggetto sovraindebitato, ossia la persona fisica, il piccolo imprenditore, l’imprenditore agricolo e così via, ha a disposizione uno strumento che può portare ad un accordo, tra debitore e creditore, che consente di cancellare i debiti e soddisfare i crediti.

 

La nuova normativa in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento, offre al debitore, tra gli strumenti per liberarsi dai propri debiti, l’accordo di ristrutturazione se i debiti sono di natura imprenditoriale, o piano del consumatore se invece hanno natura personale. Tale accordo viene predisposto con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi, e prevede un piano di rientro mediante il quale il debitore si impegna a pagare regolarmente quanto dovuto. È bene precisare che il sovraindebitato ricorre a questa soluzione solo quando ottiene il consenso di almeno il 60% dei creditori.

La ristrutturazione dei debiti e la, conseguente, soddisfazione dei crediti, possono avvenire attraverso qualsiasi forma: viene attribuita dunque al debitore un’ampia discrezionalità. Nel momento in cui, però, il patrimonio del sovraindebitato risulti insufficiente a garantire la fattibilità del piano, è possibile l’intervento del terzo sia come aiuto concreto, mediante il conferimento di denaro o beni a copertura dei debiti, che come garante dell’adempimento dell’accordo da parte dell’obbligato.

Come ulteriore garanzia di adempimento possono essere adottate delle misure di limitazione nei confronti del debitore che riguardano l’utilizzo delle carte di credito, la sottoscrizione di contratti di strumenti di finanziamento e l’accesso del mercato del credito al consumo.

Affinchè la proposta di accordo abbia una validità tra le parti, deve essere depositata, dal debitore, presso il tribunale del luogo in cui ha la residenza. Il giudice investito della questione, oltre a prendere visione della proposta e della documentazione allegata dal richiedente, esamina la relazione dell’organismo di composizione della crisi, riguardante la situazione del sovraindebitato, ed eventuali contestazioni mosse dai creditori. Se la proposta soddisfa i requisiti di legge, il giudice fissa immediatamente l’udienza e dispone la pubblicità dell’accordo. In sede di udienza, dunque, qualora non si ravvisino atti in frode ai creditori, viene stabilito un termine non superiore ai centoventi giorni in cui non possono essere attivate azioni esecutive né sequestri né diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato proposta di accordo, da parte dei creditori. Pertanto, con lo strumento della composizione della crisi anche la persona letteralmente sommersa dai debiti riesce dunque ad avere un po’ di respiro per sanare la propria situazione e, nella maggioranza dei casi, tornare a vivere serenamente.

Un ultimo suggerimento. È preferibile che la sua situazione economico-patrimoniale del lettore venga preliminarmente analizzata da un commercialista od esperto contabile, in maniera da verificare, in base alle sue entrate o beni, la fattibilità concreta del piano di rientro.