Pignoramento stipendio: il quinto vale sempre?
La sentenza
Corte Costituzionale, sentenza 10 febbraio – 5 aprile 2016, n. 70
Presidente Criscuolo – Redattore Carosi
Ordinanza
Nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, promossi dal Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell’esecuzione, con due ordinanze del 18 febbraio 2015, rispettivamente iscritte ai nn. 108 e 151 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 e n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2015.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2016 il Giudice relatore Aldo Carosi.
Ritenuto che il Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell’esecuzione, con due ordinanze di analogo contenuto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’impignorabilità assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita, e, in via subordinata, nella parte in cui non prevede le medesime limitazioni in materia di pignoramento di crediti tributari
[1] C. Cost. sent. n. 6697/2016 del 6.04.2016.