Quando Equitalia può iscrivere ipoteca sul fondo patrimoniale
13.04.2016 21:47
Rapporti patrimoniali tra coniugi: iscrizione di ipoteca su beni conferiti a un fondo patrimoniale, i bisogni della famiglia rapportati a debiti fiscali.
Equitalia può iscrivere ipoteca sulla casa o su altri immobili inseriti nel fondo patrimoniale a condizione che:
In ogni caso, l’ipoteca è possibile a condizione che il debito sia superiore a 20.000 euro, mentre per il pignoramento la soglia del debito deve superare 120.000 euro.
Se mancano tali requisiti l’ipoteca e il successivo pignoramento sono illegittimi.
È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [1].
Il fondo patrimoniale vive tempi non facili; in verità, tale istituto non mai ha goduto di grande fortuna ed eccessivo prestigio, ma, attualmente, lo minacciano una serie di sentenze che ne pongono in dubbio financo la stessa pratica sopravvivenza.
Per quanto riguarda la fondamentale nozione di bisogni della famiglia, attorno alla quale ruota la possibilità di pignorare i beni inseriti nel fondo patrimoniale, essa comprende tutte le esigenze volte al mantenimento ed allo sviluppo armonico del nucleo familiare, nonché al potenziamento della capacità lavorativa dei suoi membri. Sono escluse quindi le esigenze voluttuarie e speculative.
Il concetto di bisogni della famiglia non deve essere limitato alle sole esigenze alimentari del nucleo familiare. Non esiste una nozione astratta di bisogni della famiglia; viceversa, la valutazione deve necessariamente operarsi caso per caso , in relazione alle condizioni, alle abitudini ed alle necessità di ogni specifica famiglia coinvolta ed in stretta relazione con le sue specifiche condizioni socio-economiche.
Il concetto di bisogni della famiglia va inteso, quindi, in senso ampio, come ricomprendente ogni esigenza volta al mantenimento del nucleo familiare.
Queste conclusioni valgono anche riguardo ai debiti di natura fiscale, richiedendo anch’essi che sia valutata in concreto, caso per caso, l’inerenza diretta e immediata con le esigenze della famiglia. Premesso che “qualsiasi attività con finalità lucrative, professionali o di impresa” deve ritenersi “comunque tesa al soddisfacimento dei bisogni della famiglia”, si è detto che il credito fiscale inerente l’attività di impresa legittimi sempre e comunque l’esecuzione forzata sui beni del fondo. Una tale interpretazione costituisce un evidente e grave deficit per il fondo, finendo in sostanza per legittimare l’esecuzione forzata in qualsiasi ipotesi di obbligazione riconnessa all’attività professionale o imprenditoriale di uno dei coniugi, con evidente svilimento della funzione primaria dell’istituto.
Altre sentenze hanno, invece, stabilito che il fondo non risponde del debito fiscale di un coniuge per la propria attività o professione, non avendo esso alcuna attinenza con i bisogni della famiglia. Il contrasto è dunque ancora acceso. La Cassazione ha confermato che, anche in relazione ai debiti fiscali, è necessario accertare, al fine di valutare l’aggredibilità dei beni costituiti nel fondo patrimoniale, la riconducibilità o meno del debito alle esigenze della famiglia .
Ne consegue che Equitalia può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, oppure quando – nell’ipotesi contraria – il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, Equitalia non può iscrivere l’ipoteca – e, ove vi proceda, l’iscrizione è illegittima – nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità.
[1] Cass. sent. n. 1652/2016 del 29.01.2016.
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