Raccomandata: quando fa fede.
In quale momento si perfeziona la raccomandata per il mittente e per il destinatario: il momento di produzione degli effetti di una disdetta o una messa in mora.
Hai inviato una raccomandata e il postino l’ha portata a casa del destinatario dopo alcuni giorni. Ora, di fronte alle due diverse date riportate sull’avviso di ricevimento – quella di spedizione e quella di consegna – vorresti sapere quale delle due «fa fede»: quale cioè bisogna considerare per verificare il decorso degli effetti della raccomandata. È un dubbio più che legittimo e fai bene a portelo perché, sul tema, c’è una gran confusione e, in un passato non troppo remoto, è dovuta intervenire la Cassazione a Sezioni Unite [1] per chiarire quando la raccomandata fa fede, ossia quando si considera “perfezionata” per il mittente e per il destinatario. A dir la verità anche gli avvocati si sono spesso sbagliati (del resto, se così non fosse, i giudici non sarebbero mai stati chiamati a pronunciarsi per ben tre gradi). Dunque, ti consiglio di leggere attentamente questo articolo perché ne potresti aver bisogno in numerosissime situazioni: ad esempio con riferimento alla convocazione dell’assemblea di condominio, alla disdetta del contratto di affitto o di un abbonamento della pay-tv, all’interruzione dei termini di prescrizione di un credito o di qualsiasi altro diritto, alla contestazione di una multa. Procediamo dunque con ordine e vediamo quando fa fede la raccomandata.
Prima però di iniziare la trattazione di questo delicato tema, dobbiamo chiarire un aspetto importante. Per avere in mano la prova della spedizione della raccomandata e della consegna effettiva è necessario che si tratti di una raccomandata con avviso di ricevimento, ossia la cosiddetta «raccomandata a/r». Solo questa infatti consente al mittente di avere la prova certa della data di ricevimento della busta. Ed attenzione: non basta la stampa della pagina web del sito di Poste Italiane «Cerca spedizioni» (un tempo chiamato «Dove Quando») che non ha alcun valore certificato: è necessario l’apposito cartoncino compilato all’atto della spedizione.
Per capire quando la raccomandata fa fede facciamo due esempi.
Mario deve disdire l’affitto. Il contratto dice di inviare la lettera di disdetta 6 mesi prima della scadenza del contratto stesso. Mario si chiede se, entro questo termine, è sufficiente spedire la raccomandata (ossia consegnarla all’ufficio postale) oppure è necessario che essa arrivi al destinatario. In questo secondo caso, sarà bene considerare l’eventuale ritardo del servizio postale e spedire la busta non proprio all’ultimo minuto ma con un paio di settimane di anticipo. Ritiene però che tale interpretazione possa essere ingiusta, perché scaricherebbe su di lui gli eventuali disguidi e contrattempi di Poste Italiane.
Giovanni ha un credito verso Antonio il quale non lo paga da diversi anni. Il suo credito sta per scadere e l’avvocato gli ha consigliato di inviare una diffida in modo da interrompere la prescrizione. Giovanni si chiede se, a tal fine, la lettera debba essere spedita entro il termine di prescrizione o se, invece, è necessario che sia recapitata al destinatario.
Il problema di Mario e Giovanni è identico: quale data dovranno considerare entrambi per ritenere la spedizione “perfezionata”? Quando la raccomandata fa fede?
Ecco la soluzione.
Questo significa che il mittente dovrà spedire la lettera, in via precauzionale, con qualche giorno di anticipo dovendo sempre considerare i tempi tecnici per la consegna e gli eventuali ritardi del servizio.
Principio completamente diverso vale per gli atti giudiziari come, ad esempio, l’impugnazione di un decreto ingiuntivo o di una cartella esattoriale per i quali si assiste al cosiddetto «sdoppiamento dei termini per la notifica»: per il mittente la notifica produce effetti dalla data di spedizione, mentre per il destinatario dalla data di ricevimento. Per comprendere meglio questo concetto facciamo un esempio. Immaginiamo una contravvenzione per una multa stradale che, come noto, va notificata entro 90 giorni dal fatto e impugnata al giudice entro 30 giorni. La polizia si mette al riparo dalla decadenza spedendo la busta il novantesimo giorno, ma i 30 giorni per l’opposizione dell’automobilista si cominciando a calcolare dal giorno in cui questi ha ricevuto l’atto. Con la conseguenza che, anche l’opposizione stessa al giudice di pace potrà essere spedita con raccomandata il trentesimo giorno e sarà valida benché ricevuta dalla cancelleria qualche giorno dopo.
[1] Cass. S.U. sent. n. 24822/2015; Cass. sent. n. 8006 del 2.04.2009.