Regolarità fiscale e contributiva nelle gare di appalto: in quali casi opera l’esimente prevista dall’ultimo periodo dell’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016

17.11.2017 11:32

Il TAR capitolino con la sentenza n. 11173/2017 in rassegna, chiarisce la portata dell’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 che, come noto, limita l’operatività della causa di esclusione sancita dalla prima parte della norma per gli operatori economici che hanno commesso violazioni degli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali

In particolare, è bene ricordarlo, la norma stabilisce che l’esclusione non opera “quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”.

Ad avviso del Tar Lazio la disposizione andrebbe interpretata nel senso che l’esclusione non opera solo quando l’impegno di pagare le imposte o i contributi previdenziali ovvero il pagamento stesso siano formalizzati prima della scadenza del termine di presentazione delle domande.

Il che vale a dire che sarebbe consentito di estinguere la propria posizione debitoria solo ai fini della presentazione della domanda di partecipazione non invece nel corso della procedura, durante la quale il concorrente non può non assumersi il rischio del proprio inadempimento.

La motivazione di una conclusione di questo tipo riposa sull’assunto per cui, in linea generale, il corretto adempimento agli obblighi contributivi è obbligo primario posto a carico degli operatori economici, i quali ben conoscono le conseguenze del mancato pagamento e per tale ragione le conseguenze pregiudizievoli dell’inadempimento non possono che ricadere sull’inadempiente medesimo, anche secondo la logica della traslazione del rischio.

Per questi motivi, prosegue il Tar, la previsione così interpretata:

– è perfettamente coerente, posto che è ragionevole ammettere alle procedure selettive i soli soggetti che abbiano sanato il precedente stato di inottemperanza solo prima dello scadere del termine per la presentazione delle domande (si veda anche Cons. St., Sez. V, n. 2803/2017);

– non comporta una violazione del divieto di gold plating perché, lungi dall’introdurre aggravamenti procedurali ed oneri non necessari, risulta funzionale al mantenimento di un livello minimo di garanzia che tuteli primari valori giuridici come l’assolvimento dei contributi in favore del personale dipendente che costituisce un dovere generale connesso con tutta evidenza a profili di tutela dell’ordine pubblico economico e sociale.

Conclude quindi il Tar che la norma in questione, così configurata, rappresenta il giusto punto di equilibrio frutto di una scelta legislativa coerente e consapevole, tesa ad armonizzare nel modo ottimale il principio del favor partecipationis con quello della par condicio nonché con l’altro principio superiore costituito dall’interesse pubblico al corretto e funzionale svolgimento delle gare pubbliche.

TAR Lazio, Roma, Sez. II, 9 novembre 2017, n. 11173