Se Equitalia ti invia la cartella di pagamento e non vuoi saldare

12.04.2016 21:54

La notifica della cartella esattoriale è nulla se non viene esibito, anche dopo cinque anni, l’avviso di ricevimento della raccomandata.

 

«Ti piace vincere facile?» recitava uno spot televisivo di non molto tempo fa; mutuando la provocazione anche al diritto tributario, si potrebbe dire la stessa cosa per chi intende contestare una cartella di pagamento di Equitalia e, tuttavia, non è riuscito a trovare valide ragioni per impugnarla. Già, perché, a quanto sembra dalle sentenze emesse contro l’Agente della riscossione, l’errore più ricorrente in cui cade Equitalia è quello della mancata prova della notifica della cartella di pagamento. Prova che può essere data esclusivamente con:

 

  • la relazione di notifica (nel caso di consegna a mano della cartella) redatta dall’ufficiale giudiziario o dal messo comunale;
  • l’originale dell’avviso di ricevimento della raccomandata, anche chiamata “ricevuta di ritorno” (nel caso di consegna da parte del postino).

 

Ma perché proprio questa eccezione è così inflazionata e, soprattutto, si rivela il più delle volte vincente? A spiegarlo è una recente sentenza della Cassazione [1] di cui abbiamo già parlato in “Nulle le cartelle Equitalia senza prova di notifica”. Cerchiamo, qui, di sintetizzare, in chiave pratica, come stanno le cose.

 

Una norma di legge [2] impone a Equitalia di conservare le matrici delle cartelle di pagamento e tutte le prove della notifica per massimo cinque anni. Ciò al fine di esibirle ai contribuenti o alla pubblica amministrazione qualora ne facciano richiesta. Dunque, l’esattore deve essere pronto, a semplice richiesta dell’interessato, a esibire le relazioni di notifica o gli avvisi di ricevimento delle raccomandate.

Cosa accade però alla scadenza del quinquennio? Equitalia probabilmente smarrisce, archivia o manda al macero tutto questo malloppone di carte e scartoffie. Fatto sta che, se un contribuente chiede di vedere le prove della notifica di una cartella di oltre 10 anni prima, nessuno all’ufficio di Equitalia potrà aiutarlo e, anzi, gli dirà che i termini per l’accesso agli atti sono decorsi.

 

Allora viene facile pensare che, in caso di ricorso al giudice, la vittoria della causa è assicurata. Di fatto, è proprio così. Basta sollevare l’eccezione di difetto di notifica della cartella per aumentare le proprie possibilità di successo. Infatti la Cassazione è stata chiara: una cosa è l’obbligo di conservazione le cartelle per fini amministrativi, organizzativi e ispettivi, un’altra invece è per poter provare, in caso di contestazione, l’effettiva notifica: a quest’ultimo onere non è posto alcun termine di scadenza ben potendo un processo durare anche 10 o 15 anni. Risultato: Equitalia dovrebbe – ma spesso non lo fa – custodire gli originali delle prove di notifica delle cartelle (avvisi di ricevimento delle raccomandate e relazioni di notifica) anche oltre 5 anni. Se non lo fa perde la causa e il cittadino si vede annullata la pretesa di pagamento.


La sentenza

Corte di Cassazione, sez. Tributaria Civile, sentenza 24 febbraio – 8 aprile 2016, n. 6887
Presidente Chindemi – Relatore Stalla

Svolgimento del giudizio

Equitalia Centro spa propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 6 del 16 gennaio 2012 con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana, in riforma della prima decisione, ha dichiarato l’illegittimità delle iscrizioni ipotecarie da essa ricorrente eseguite a carico di G.G, ex art. 77 d.P.R. 602/73, per il mancato pagamento di numerose cartelle emesse tra il 1998 ed il 2008.
Lamenta, in particolare, che la sentenza impugnata abbia disposto l’annullamento di tutte indistintamente le iscrizioni ipotecarie eseguite da Equitalia su immobili di proprietà della G. , e non soltanto di quella (n. 6505/041/08 del 29 gennaio 2009) fatta specificamente oggetto di contestazione da parte di quest’ultima con ricorso dell’aprile 2009; e che, inoltre, tale annullamento sia stato pronunciato per la mancata prova, da parte di Equitalia, dell’avvenuta regolare notificazione delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell’iscrizione. Ciò, nonostante che tale incombente non fosse stato contestato dalla G. e che, comunque, l’onere di conservazione della prova documentale dell’avvenuta notificazione della cartella

[1] Cass. sent. n. 6887 dell’8.04.2016. Si vedano, tra le altre, le pronunce nn. 26683/09, 1842/11 e 19696/14.

[2] Art. 26, co. 5 del Dpr n. 602/1973.

[3] Art. 2697 cod. civ.