Rateazione delle cartelle di pagamento: peggioramento della situazione di difficoltà e proroga della dilazione per un ulteriore periodo.
Anche pagando a rate, non sempre è facile estinguere un debito con Equitalia: così, non poche volte, chi ha ottenuto la dilazione dei debiti riportati sulle cartelle di pagamento (più propriamente chiamata rateazione), è costretto poi ad abbandonare il piano, esponendosi nuovamente al rischio di pignoramenti, ipoteche o fermi auto. Come noto, infatti, per le rateazioni successive al 22 ottobre 2015, si decade dal beneficio della dilazione in caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive, mentre per quelle anteriori al 22 ottobre 2015 vale ancora il vecchio limite delle 8 rate non necessariamente consecutive.
Chi, peraltro, ha ottenuto la rateazione dopo il 22 ottobre 2015 e sia decaduto per mancato pagamento di cinque rate, può sempre essere riammesso a tale beneficio se versa, in un’unica soluzione, tutte le rate che scadute, dandone prova a Equitalia. In tal modo ci si può “rimettere in carreggiata” e il nuovo piano di dilazione viene ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla stessa data.
A parte quest’ultima soluzione c’è sempre la possibilità, per chi non ce la fa a pagare la rateazione a causa di un peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà (temporanea o grave), di richiedere – sia per la rateazione (ordinaria o straordinaria) già concessa – la proroga per un ulteriore periodo ordinario di 72 rate o straordinario di 120 rate, se ricorrono le condizioni individuate per le rispettive rateazioni.
La proroga viene quindi concessa solo a condizione che si dia prova a Equitalia del peggioramento della situazione economica.
La proroga può essere richiesta una volta sola e può prevedere, su richiesta del contribuente, rate di importo variabile e crescente per ciascun anno, anziché un piano a rate costanti. Se non è accolta la richiesta di proroga straordinaria, il debitore può comunque richiedere quella ordinaria.
La sempre presentazione dell’istanza non sospende eventuali procedure esecutive già in corso: per bloccare, infatti, eventuali pignoramenti è necessario che sia intervenuta l’autorizzazione definitiva.
Nel caso di altri carichi scaduti, non interessati da precedenti provvedimenti di rateazione di cui è chiesta la proroga, l’istanza non può essere concessa se non dietro il pagamento o la rateazione di tali cartelle.
La domanda di proroga segue le stesse regole previste per la prima domanda di rateazione, variando quindi in base al debito complessivo:
– per debiti fino a 50.000 euro è sufficiente presentare domanda motivata;
– per debiti oltre 50.000 euro la situazione di difficoltà economica va provata e viene valutata in base all’importo del debito e ai documenti idonei a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente. In particolare, la situazione è diversa a seconda che il contribuente sia o meno una persona fisica:
[1] Art. 19 co. 1 bis DPR 602/73.
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