Senza la specifica indicazione delle risorse e dei mezzi prestati, il contratto di avvalimento è nullo.

11.10.2017 11:06

Il Tar Catania, richiamando precedenti orientamenti giurisprudenziali sviluppatisi in materia, ha ribadito che è legittima l’esclusione dalla procedura di gara dell’impresa che, ai fini della partecipazione, abbia prodotto un contratto di avvalimento nel quale non siano indicate in maniera chiara e determinata le risorse, i mezzi o gli altri elementi necessari messi a disposizione.

Tanto si evince non solo dall’attuale formulazione dell’art. 89 D.Lgs. n. 50/2016 che, a seguito del decreto correttivo, richiede che il contratto di avvalimento contenga, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria (la modifica è stata apportata dall’art. 56, comma 1, lett. a), n. 2), del D.Lgs. n. 56/2017), ma anche dall’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010, che già prevedeva che il contratto in esame dovesse riportare “in modo compiuto, esplicito ed esauriente” l’oggetto del contratto e, quindi, “le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico”.

Al riguardo, i giudici siciliani hanno avuto modo di precisare che il riferimento generico e astratto ai mezzi e alle risorse rese disponibili dall’impresa ausiliaria non consente di ritenere rispettato il disposto del citato art. 88 del D.P.R. n. 207/2010, con conseguente nullità del contratto.

Essa potrebbe essere esclusa solo nel caso in cui una parte dell’oggetto del contratto, pur non essendo puntualmente determinata, sia tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento (Ad. Plen., sent. 4 novembre 2016, n. 23).

Viceversa, le lacune non potrebbero essere colmate mediante il soccorso istruttorio, dovendo il contratto di avvalimento essere valido fin dal principio, con conseguente impossibilità di apportarvi integrazioni postume (cfr. Cons. St., sez. V, 30/03/2017 n. 1456).


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