Sospensione della cartella o dell’accertamento se impugni la sentenza
29.03.2016 21:05
[1] Dlgs 156/2015
[2] Ctr Bari, sez. Lecce, sent. n. 217/2016 del 29.02.2016.
[3] Ag. Entrate, circolare 38/E/2015.
Se perdi una causa tributaria e non puoi pagare la cartella di Equitalia o l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, puoi ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza se fai appello o ricorso per Cassazione.
A chi ha perso una causa contro il fisco (per esempio, dopo l’impugnazione di una cartella di pagamento di Equitalia o un accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate) e non può pagare la condanna, la legge [1] oggi consente la sospensione della sentenza per il tempo necessario a procedere all’impugnazione (appello o ricorso per cassazione). Ma ciò a condizione che si dia prova di difficoltà economiche. Una delle prime applicazioni della riforma fiscale appena introdotta dal governo viene da una recentissima sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari [2].
La cosiddetta “tutela cautelare” opera, dal 1° gennaio 2016, per tutte le fasi del processo, fino alla Cassazione. I contribuenti in lite con il Fisco, che non sono in grado di pagare le somme chieste con la cartella o con l’accertamento, possono chiedere la sospensione degli effetti esecutivi della sentenza. Sospensione che, dopo le novità apportate dal decreto legislativo dello scorso anno, può essere chiesta dopo il giudizio di primo grado, anche se pende il ricorso in Cassazione.
Il contribuente deve dare prova della gravità e irreparabilità del danno cui andrebbe incontro qualora il fisco dovesse dare attuazione alla sentenza di condanna, procedendo così, nei suoi confronti, a un pignoramento. Il semplice fatto dell’esecuzione forzata non è, però, da considerarsi un danno irreparabile, posto che, in caso di vittoria in secondo grado o in Cassazione, il cittadino potrebbe sempre chiedere il rimborso delle somme corrisposte. È necessario dimostrare “qualcosa in più”, ossia un pregiudizio ulteriore rispetto alla semplice possibilità di un pignoramento. Il che, di norma, consiste nelle difficoltà economiche del contribuente tali che, una volta eseguita la sentenza esecutiva, non gli consentirebbero di avere un’esistenza dignitosa e di poter badare ai propri bisogni primari.
La prova del danno deve essere di carattere documentale, posto il divieto, nel processo tributario, di prove testimoniali.
La sentenza in commento offre un ulteriore spunto di approfondimento. In essa si chiarisce che presupposto per ottenere la sospensione della sentenza è che vi sia un “pregiudizio di rilevante attuale gravità e concreto pericolo di subire danni irrimediabili o molto difficilmente rimediabili”.
La vicenda
Nel caso di specie, il contribuente – che aveva subito la condanna al pagamento di 176.854 euro – aveva documentato di possedere un reddito annuo di 115.000 euro e, nello stesso tempo, di avere un debito con una banca di 25.000 euro e un’ulteriore rateazione in corso con Equitalia per un totale di 8.700 euro annui, quasi pari all’ammontare del suo reddito mensile. Sicché – si legge nel provvedimento – qualora a tale esborso (cui il ricorrente non poteva venir meno, pena la decadenza dal beneficio della dilazione) si fosse aggiunto anche quello derivante dalla sentenza di primo grado, il contribuente si sarebbe trovato nell’impossibilità di adempiere.
La nuova sospensione della sentenza
Grazie alle nuove regole, in vigore dal 1° gennaio 2016:
– il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto impugnato in presenza di danno grave e irreparabile;
– le parti possono chiedere la sospensione degli effetti della sentenza sia di primo grado, sia di appello, come già previsto nel processo civile;
– il giudice può subordinare la sospensione a un’idonea garanzia, la cui disciplina è rimessa a un decreto ministeriale.
Come confermato dall’agenzia delle Entrate [2], per ottenere la sospensione è necessario dimostrare documentalmente:
[1] Dlgs 156/2015
[2] Ctr Bari, sez. Lecce, sent. n. 217/2016 del 29.02.2016.
[3] Ag. Entrate, circolare 38/E/2015.
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