In caso di comunicazione spedita da Equitalia nella busta con raccomandata a.r. e non in un plico, se il destinatario contesti il contenuto della busta medesima, spetta al mittente l’onere di provare il contenuto medesimo.
È nulla la cartella di pagamento inviata da Equitalia se il contribuente dichiara che in essa era contenuto solo il bollettino di versamento e non tutto il residuo corpo dell’atto: infatti spetta ad Equitalia dimostrare il reale contenuto della busta spedita con la raccomandata.
È la Cassazione a firmare questa sentenza [1]. La Corte ha dato ragione a un contribuente che sosteneva di aver ricevuto soltanto il bollettino di versamento e non l’intero corpo della cartella di pagamento. È stata respinta invece la tesi dell’agente della riscossione, secondo cui la sola relata di notifica sarebbe sufficiente a provare il contenuto della busta spedita con raccomandata. Una tesi, quest’ultima, che secondo i giudici di merito e la Cassazione non è sostenibile, in quanto l’onere della prova del reale contenuto dell’atto notificato resta sempre a carico di chi spedisce la raccomandata. È quest’ultimo soggetto, infatti, che deve provare cosa conteneva la raccomandata.
In altri termini, in questo caso, Equitalia ha notificato la cartella di pagamento con invio diretto della raccomandata postale, che – come ogni atto pubblico – fa fede solo delle circostanze che ivi sono attestate, tra le quali non figura la certificazione circa l’integrità dell’atto contenuto nel plico o la corrispondenza tra l’originale dell’atto e la copia notificata.
In caso di comunicazione spedita in busta raccomandata e non in un plico, se il destinatario contesti il contenuto della busta medesima, è onere del mittente provarlo.
[1] Cass. sent. n. 18252 del 30.07.13.
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